T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6049 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con Ordinanza n. 9 del 25.1.2011 il Comune di Ariccia ha ingiunto ai ricorrenti di provvedere alla immediata sospensione e demolizione di opere abusive, realizzate in via Vallericcia snc.

Motivazione del provvedimento è che "l’opera è stata realizzata in assenza di titolo edilizio, in zona sottoposta a tutela paesistica dichiarata con DM 29.8.1959, in zona dichiarata sismica dal Decreto ministeriale 1 aprile 1983, art. 1".

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno prospettato i seguenti motivi:

1) la costruzione è avvenuta nel pieno rispetto del progetto elaborato dal geometra; in particolare si tratta di realizzazione del manufatto in dimensioni più ridotte;

2) non c’è stato mutamento d’uso (da serra agricola a deposito di materiale ed attrezzature edili per l’impresa artigiana).

Il Comune ha replicato con nota del 4.7.2011.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nel ricorso gli interessati sostengono che le opere non sarebbero abusive in quanto autorizzate con licenza edilizia n. 4/2002 ed eseguite in conformità all’atto d’obbligo rep. n. 1726/1093 del 5.12.2001 ai rogiti Notaio Dr. Andrea Fontecchia; precisano, altresì, che all’atto della richiesta della concessione edilizia hanno presentato un atto di impegno rep. n. 1726/1093 con il quale si sono obbligati a provvedere al ripristino del terreno nel termine perentorio di sei mesi qualora "venga interrotta l’attività prevista nel piano produttivo agricolo".

In proposito da tutti gli atti depositati in giudizio risulta che:

a). i ricorrenti hanno presentato richiesta di rinnovo di concessione edilizia – in data 19.3.2001 al prot. n. 6049/2001 – per la costruzione di una serra nel rispetto del progetto originario (già precedentemente autorizzato con c.e. n.3/1998);

b). in data 14.1.2002 è stata rilasciata la c.e. n. 4/2002;

c). in data 1.12.2010 con prot. n. 31861 la Polizia municipale ha accertato la realizzazione di opere in difformità dal titolo;

d). in conclusione, si tratta di "un manufatto non conforme a quanto autorizzato con variazioni essenziali e radicalmente diverso per tipologia costruttiva, dimensioni, aspetto, e destinazione e, dunque, abusivo".

Dunque, risulta la completezza dell’istruttoria svolta da controparte e l’adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Nulla spese in mancanza di costituzione di controparte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Nulla spese in mancanza di costituzione di controparte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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