Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-03-2011) 04-07-2011, n. 26093 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 13.11.2010 il GIP del Tribunale di Bergamo respingeva la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata con provv.to del 13.03.2010 nei confronti di D.I., accusato, unitamente a P.C., H.H. e S.R., del delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, relativo a grammi 1106 di cocaina rinvenuta a bordo della Fiat Punto condotta dal S., che quest’ultimo e lo H., dopo la trattativa svolta nella mattinata, si apprestavano a consegnare al P. e al D..

La richiesta era stata basata sull’assunto che l’indagato avesse spiegato e comprovato di esser giunto a Bergamo solo per fare al connazionale H. la cortesia di portargli un pezzo di ricambio (semiasse anteriore) di un’autovettura acquistato a costo minimo.

Decidendo sull’appello proposto nell’interesse del D., il Tribunale di lo respingeva con ordinanza del 14.12.2010.

Propone ricorso il D. a mezzo del difensore, lamentando che il Tribunale non ha considerato risolutive per escludere il suo coinvolgimento nella vicenda le rilevanti circostanze della sua non consapevolezza della presenza del P. nel luogo dell’appuntamento e del fatto che solo quest’ultimo aveva tenuto i contatti telefonici con lo H., dando incongruamente preminenza al solo elemento costituito dalla inusuale e poco conveniente trasferta del D. a Bergamo.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto pretende di far prevalere la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente su quella effettuata senza manifeste illoigicità dai giudici di merito, che hanno, in particolare, rilevato: – l’inverosimiglianza della versione secondo cui il D. si sarebbe recato da Roma a Milano solo per portare al connazionale H. un semiasse anteriore da sostituire nell’autovettura del medesimo; – il fatto che D., anche dopo la riparazione del veicolo, ha avuto un contatto telefonico ed è rimasto in attesa di H., che si era recato a Milano per prelevare lo stupefacente, e si è trovato nello stesso luogo in cui quest’ultimo doveva incontrarsi con il P. per la consegna della sostanza, cosa giudicata logicamente inspiegabile e incompatibile con la sua pretesa estraneità allo scambio.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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