Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-11-2011, n. 24454 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.C. ricorre per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Cosenza del 21 novembre 2005, che, in accoglimento per quanto di ragione della domanda contro di lei proposta da R.F. l’ha condannata in solido con la RAS Assicurazioni s.p.a. al pagamento a favore del R. della somma di Euro 3.774, 20 a totale risarcimento dei danni subiti da quest’ultimi a seguito di un incidente stradale avvenuto il (OMISSIS).

Con la medesima sentenza il Giudice di pace rigettava la riconvenzionale dispiegata dalla S. e consistente nella richiesta risarcitoria Euro 15.000, oltre deprezzamento e fermo.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.

Infatti l’odierna impugnazione è diretta contro sentenza del Giudice di pace emessa anteriormente al D.Lgs. n. 40 del 2006, ed ha deciso secondo diritto in causa di sua competenza funzionale e del valore superiore ai 1.100,00 Euro, accogliendo la domanda del R. e respingendo la riconvenzionale della S. dell’importo di Euro 15.000,00.

Le due domande hanno riguardato un fatto costitutivo comune ad entrambe le parti, per cui l’accertamento od il rigetto dell’una implicava il rigetto o l’accoglimento dell’altra.

Andava, quindi, proposto appello, essendo questo l’unico mezzo di impugnazione consentito e non già ricorso per cassazione (v. Cass. 12030/10; Cass. n. 26518/09; e già S.U. 13917/06).

Nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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