Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-03-2011) 04-07-2011, n. 26057 Abuso di ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.- Con sentenza del 21 ottobre 2004 il Tribunale di Salerno dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.S. e G.C. in ordine a una serie di reati di abuso d’ufficio commessi nelle qualità, rispettivamente, di Presidente e Direttore Generale dell’Azienda del Gas di Salerno, perchè estinti per prescrizione.

Propongono impugnazione gli imputati.

G. denuncia l’assenza del requisito della violazione di legge.

M. deduce:

1.- l’introduzione senza contraddittorio della presunta violazione della L. n. 142 del 1990, art. 23 (prescrivente l’obbligo del pareggio di bilancio);

2- l’assenza delle condizioni di cui all’art. 469 c.p.p.;

3.- la genericità delle addotte violazioni di legge, relative alla regolare tenuta delle scritture contabili, al rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e del principio di trasparenza dell’amministrazione finanziaria;

4.- l’assorbimento in ogni caso dei reati di abuso d’ufficio nei correlati reati di falso.

Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati.

Agli imputati sono contestati abusi d’ufficio consistiti nella deliberazione di spese in violazione delle norme di cui sopra sub A.1 e A.2.

Com’è noto, invero, alla stregua dell’attuale formulazione dell’art. 323 c.p., non è idonea a determinare la violazione di legge rilevante ai fini dell’integrazione di tale delitto la violazione di norme di principio o di quelle genericamente strumentali alla regolarità dell’attività amministrativa (cfr. Cass. 45261/2001, Nicita; 35108/2003, Zardini; 12769/2005, Fucci; 13097/2009, Di Campo), quali senza dubbio sono quelle che vengono in rilievo nelle fattispecie di causa.

Bisogna, quindi, annullare senza rinvio la sentenza impugnata perchè i fatti non sussistono.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i fatti non sussistono.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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