T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6045 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento n. 6725/3 del 20.2.2006 il funzionario dirigente dell’Area tecnica servizio edilizia privata del Comune di Monterotondo ha ingiunto al ricorrente di eseguire la demolizione di una serie di opere abusive.

Con il presente ricorso l’interessato ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione degli artt. 316 e ss. cpp; violazione di legge per erroneità dei presupposti;

2). Violazione e falsa applicazione art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001; eccesso di potere; violazione di legge per erroneità dei presupposti.

In data 23.6.2006 si è costituito il Comune di Monterotondo.

Con ord. n. 3685/2006 il Collegio ha accolto la domanda cautelare.

In data 6.4.2011 il ricorrente ha depositato il provvedimento in autotutela di annullamento parziale del diniego di concessione in sanatoria n. 4142 del 5.2.2005 e dell’ingiunzione n. 9086/2006.

In data 20.5.2011 il Comune resistente ha confermato che sono sopravvenuti nuovi fatti a seguito dei quali si ritiene possa configurarsi l’improcedibilità del ricorso.

In particolare, il Comune ha chiarito che:

"a). in data 30.10.2009 – con atto di annullamento parziale – il responsabile del servizio edilizia privata annullava parzialmente il diniego di concessione in sanatoria n. 4142 del 5.2.2005, limitatamente ai manufatti indicati alle lettere I, L, M, N, descritti nelle premesse dello stesso provvedimento di annullamento parziale, ritenendo che tali manufatti erano da considerarsi condonati per la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art 35 L. 47/85; in virtù di ciò rettificava anche l’ingiunzione di demolizione n. 9086/2009, relativamente a tali manufatti;

b). con nota n. 45925 del 28.10.2010 veniva relazionata da parte dei competenti dipendenti comunali, incaricati di compiere un sopralluogo sull’area in cui erano stati realizzati gli abusi oggetto dell’ordinanza impugnata, "l’avvenuta demolizione dei manufatti non compresi nel provvedimento di autotutela di annullamento parziale del provvedimento di diniego di concessione in sanatoria n. 4142 del 5.2.2005, e dell’ingiunzione n. 9086/2006".

In sintesi, alcuni dei manufatti, oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione, sono stati legittimati a seguito del condono ex art. 35 L. 47/85 per intervenuto silenzio assenso (come riconosciuto nell’atto di annullamento parziale del 30.10.2009); mentre i restanti manufatti sono stati demoliti, come riferito nella nota n. 45925 del 28.10.2010.

L’ordinanza di demolizione n. 6725/3/2006, impugnata nel presente giudizio, è stata quindi, in parte, eseguita con addebito delle spese in capo al Sig. Riccioni e, in parte, rettificata, in conseguenza dell’intervenuto condono per alcune delle opere sopra riportate.

In conclusione, al Collegio non resta che prendere atto dell’improcedibilità del ricorso con riferimento ai manufatti oggetto di condono; la restante parte dell’impugnativa va rigettata con riferimento ai manufatti successivamente demoliti.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso, come in epigrafe proposto, in parte improcedibile; per la rimanente parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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