T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6044Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

I ricorrenti sono comproprietari di un’area sita in Roma – via Giovanni Gregorio Mendel n. 229- sulla quale, in assenza di permesso di costruire, gli stessi hanno collocato su platea in cemento armato di 166,44 mq un prefabbricato di 103,695 mq, diviso internamente in sei vani con pannelli in lamiera coibentati.

Per tali opere in data 5.12.2005 è stata adottata l’ordinanza di demolizione n. 2383, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.

In precedenza, in data 10.12.2004, il Sig. C.G., uno dei comproprietari ed odierni ricorrenti, ha presentato domanda di condono edilizio per un villino unifamiliare, avente la superficie di 108 mq ad uso residenziale e di 20 mq ad uso non residenziale (balconi), ubicato al suindicato indirizzo, provvedendo anche a versare la prima rata degli oneri concessori e dell’oblazione, ivi compresa la maggiorazione prevista dalla Regione Lazio.

Con il presente gravame si impugna il richiamato provvedimento, facendo rilevare appunto l’avvenuta presentazione di detta istanza di sanatoria ed il mancato rispetto dell’obbligo di sospensione dei procedimenti sanzionatori connessi ad un abuso edilizio, sino a quando tale domanda non sia esaminata.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio, depositando documentazione conferente.

Con ordinanza 29.5.2006, n. 3129, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Chiamato il ricorso in decisione nella pubblica udienza del 3.3.2011, con ordinanza collegiale 23.3.2011, n. 2561, sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune di Roma, il quale in data 29.4.2011 ha provveduto al deposito della relativa documentazione.

Infine, nella pubblica udienza del 21.6.2011 il presente gravame è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si censura l’ordinanza del Comune di Roma, con cui si è ingiunta la demolizione di un manufatto prefabbricato collocato su una platea in cemento armato.

2 – Come si è già evidenziato in narrativa, non essendo possibile adottare una decisione all’esito della pubblica udienza del 3.3.2011, con ordinanza collegiale 23.3.2011, n. 2561, è stata disposta l’acquisizione di elementi dal Comune di Roma.

2.1 – Segnatamente, al fine di verificare la tempestività della proposizione del gravame, con riguardo ad almeno uno dei tre ricorrenti, è stata chiesta documentazione idonea ad accertare la data di notifica del provvedimento impugnato, tenuto conto, al riguardo, che, almeno nei confronti del Sig. C.G., essa è avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ed in considerazione della circostanza che la notifica del gravame stesso è stata eseguita in data 2.5.2006. Si è chiesto, perciò, per questo caso e per gli eventuali altri casi in cui la notifica fosse avvenuta in tale forma, di fornire prova documentale in ordine alla data in cui dal destinatario è stata ricevuta la raccomandata A.R., recante informativa, nei suoi confronti, dell’avviso del deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale, mentre per l’ipotesi in cui, nei confronti di altri ricorrenti, l’ordinanza gravata fosse stata notificata secondo forme diverse, di depositare la relativa prova.

2.2 – Nel merito, di è disposta l’acquisizione della documentazione afferente alla istanza di condono edilizio presentata dal Sig. C.G., ivi comprese le relazioni tecnicoillustrative e le planimetrie, nonché, ove ve ne fosse, della documentazione fotografica e grafica raffigurante le opere contestate e di ogni altro atto riferito alle stesse.

3 – Deve rilevarsi che la documentazione depositata non è esaustiva in relazione alla richiesta di chiarimenti in rito, né al riguardo può ritenersi sufficiente quanto evidenziato dal Comune di Roma nella breve memoria prodotta contestualmente, che nulla aggiunge rispetto alla situazione che emergeva alla data del 3.3.2011.

Tuttavia si può prescindere da un ulteriore approfondimento sul punto, atteso che – diversamente – dall’istruttoria è emerso che in ogni caso il ricorso è infondato nel merito.

4 – Come, infatti, dichiarato nella nota dell’U.O. Gruppo Sezione Socio ambientale – Ufficio Polizia urbanistica di Roma 23.2.2011, prot. n. VN2011/8064PG/ED, la domanda di condono edilizio prot. n. 59151 del 10.5.2005 è "riferita (…) a quota parte del fabbricato ove il Sig. Cassinelli attualmente vive e non è riferit(a) alla costruzione oggetto della D.D. di demolizione".

4.1 – La suddetta dichiarazione, peraltro proveniente da un funzionario di Polizia municipale, che è pubblico ufficiale, non è stata contestata dai ricorrenti e, pertanto, deve ritenersi come acquisita e corrispondente al vero.

4.2 – Ne deriva che può senz’altro affermarsi che non sussiste la rilevata coincidenza tra l’oggetto della domanda di condono e quello del provvedimento gravato e che conseguentemente non gravava, in capo all’Amministrazione comunale, alcun obbligo di sospensione dei procedimenti sanzionatori, in ragione proprio dell’assenza della pendenza dell’istanza di condono per l’abuso contestato.

5 – In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.

6 – Per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico della parte ricorrente, e vanno liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in Euro 2.000,00 (duemila/00), in favore del Comune resistente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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