T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6043 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è proprietario di un terreno ubicato in Roma, via Gorlago n. 128, sul quale sono stati rinvenuti un manufatto in muratura di circa 50 mq e di altezza di circa 2,50 m, un muro in blocchetti in tufo lungo 13 m ed alto 1 m circa e due colonne sempre in blocchetti in tufo, ciascuna di 2 m e di altezza di 2,5 m, su cui sono stati apposti una recinzione in ferro e due cancelli, tutti realizzati in assenza di permesso di costruire.

In data 7.12.2004 il Sig. Fois ha presentato domanda di condono edilizio, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito dalla legge 24.11.2003, n. 326, concernente un’abitazione avente superficie residenziale utile di 39,60 mq e volume di 107 mc, situata sempre in via Gorlago n. 128. Risultano ormai depositate le ricevute dei versamenti di tutte le somme quantificate a titolo di oblazione, comprensiva della maggiorazione regionale, e di oneri concessori.

Con determinazione dirigenziale 12.4.2006, n. 965, prot. n. 20723 del 13.4.2006, notificata il 25.5.2006, è stata ingiunta la demolizione delle menzionate opere accertate, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Il richiamato provvedimento è stato gravato con il presente ricorso, nel quale si è sottolineata la pendenza della menzionata istanza di condono edilizio e si è affermato che, in virtù di tale pendenza, il procedimento sanzionatorio si sarebbe dovuto sospendere sino alla definizione della stessa.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio, depositando documentazione conferente ed una memoria defensionale, nella quale detto Ente ha evidenziato la mancata coincidenza della particella catastale identificativa del manufatto contestato con quella che contraddistingue il terreno su cui le opere contestate sono state realizzate.

Con decreto presidenziale 27.7.2006, n. 4435, è stata rigettata l’istanza di misure cautelari provvisorie, proprio sulla base di detta asserita insussistente coincidenza.

Tuttavia, avendo acclarato che la mancata coincidenza in effetti è dovuta solo alla circostanza che l’una identifica il terreno e l’altra, istituita successivamente, individua il manufatto che su di esso insiste, con ordinanza 1.10.2006, n. 5496, questo Tribunale ha accolto la domanda incidentale, avanzata in via incidentale.

Nella pubblica udienza del 21.6.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il presente gravame si censura il provvedimento del Comune di Roma, i cui estremi sono riportati in epigrafe, recante ingiunzione di demolizione di opere abusive, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

2 – Non sussistono dubbi in ordine alla circostanza che, per il fabbricato (fuori restando le altre opere minori) oggetto del predetto provvedimento, secondo ciò che risulta dalla documentazione in atti, alla luce anche di quanto evidenziato con la memoria ed i documenti depositati il 7.9.2006 (da questi si evince che l’apparente discrasia tra le particelle catastali è dovuta alla circostanza che l’una individua il terreno e l’altra, assegnata in un momento successivo, indica il manufatto realizzato su di esso), in data 7.12.2004 il ricorrente ha presentato domanda di condono edilizio, per la quale risulta che lo stesso ha provveduto a versare per intero il quantum calcolato a titolo di oblazione, ivi compresa la maggiorazione regionale, e di oneri concessori.

2.1 – Pertanto, relativamente al fabbricato, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto non già sanzionare l’abuso, così come invece ha fatto, ma sospendere il relativo procedimento, in attesa di pronunciarsi sulla menzionata domanda di condono edilizio, avente lo stesso oggetto.

2.2 – In proposito occorre, infatti, richiamare l’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2003, n. 326, il quale, al comma 25, prevede espressamente l’applicabilità, per le opere ultimate entro il 31.3.2003, dei Capi IV e V della L. 28.2.1985, n. 47. Ai sensi dell’art. 38 della legge menzionata in ultimo, che è collocato proprio nel Capo IV, la presentazione della domanda di condono edilizio sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative, impedendo, perciò, l’irrogazione di tali sanzioni per il relativo abuso.

3 – Per quanto sopra rilevato il ricorso è fondato e va accolto, in relazione al fabbricato, mentre è da rigettare con riguardo alle altre opere contestate (muro con recinzione e colonne), per le quali non è stata dedotta alcuna specifica censura.

3.1 – Ne deriva l’annullamento parziale del provvedimento, oggetto del medesimo, fatti salvi naturalmente gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione civica all’esito del procedimento introdotto dall’istanza di condono edilizio.

4 – Per quanto riguarda le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, in considerazione delle ragioni dell’accoglimento del gravame e della circostanza che detto accoglimento è solo parziale, si ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione resistente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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