Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-11-2011, n. 24449 Cause di sinistri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Fermo il 1 dicembre 2005 ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella città del 17 giugno 2004 che dichiarava congrua la somma versata dalla convenuta Bernese Assicurazioni s.p.a. alla Ditta Tacchificio BL Plast in merito ai danni patititi da questa a seguito di un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) tra l’autovettura Panda di proprietà della Ditta e l’autovettura KIA condotta da P.A..

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Ditta Tacchificio BL Plast, affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso il P. e la Bernese Assicurazioni s.p.a. Il Collegio raccomanda motivazione semplificata.

Motivi della decisione

In ordine al primo motivo (violazione dell’applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 c.c.), contrariamente a quanto deduce la ricorrente, il Collegio osserva che il giudice dell’appello non ha dato per scontata la mancata precedenza della convenuta e non ha disatteso le risultanze delle prove orali, dalle quali sarebbe emerso che l’autovettura KIA fosse stata ferma.

Infatti, è sufficiente leggere la sentenza impugnata per rendersi conto che la ricostruzione del sinistro è stata fondata sulle prove orali e sull’elaborato peritale, per cui la dinamica è stata ricostruita nel senso che la KIA aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra senza concedere precedenza alla Panda che percorreva la strada in senso opposto di marcia e la stessa KIA al momento dell’impatto occupava per lo meno la metà della larghezza della corsia di pertinenza legale della Panda.

Peraltro, sotto il titolo di violazione di norme appare da tutta la censura che la ricorrente richiede un accertamento in fatto, di competenza esclusiva del giudice del merito e che sfugge al sindacato di questa Corte.

Resta così assorbito il secondo motivo (omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5) in quanto ulteriore specificazione del primo, ma che è anche inammissibile se non altro per la sua apoditticità, come si evince ictu oculi dalla sua stesura.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in favore di ogni parte costituita in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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