Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-06-2011) 05-07-2011, n. 26210

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Bari, in data 14.12.2004, dichiarava inammissibile la sua istanza volta alla concessione della misura della semilibertà perchè ostativa a tanto la previsione di cui alla L. n. 345 del 1975, art. 58 quater, comma 7 bis, in forza della quale il beneficio di cui innanzi non può essere concesso più di una volta in favore del condannato al quale, come nella fattispecie, sia stata applicata la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4, propone ricorso per cassazione L.A.S., assistito dal suo difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento perchè viziata, a suo avviso, da violazione di legge ed illogicità della motivazione.

2.1 Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente che all’istante, diversamente da quanto opinato dai giudicanti, non è stata mai applicata la recidiva di cui alla norma di rigore e che il rilievo testuale di cui all’ordinanza impugnata è frutto di un errato richiamo da parte della Corte di Assise di Appello, la quale, nel richiamare la sentenza di prime cure, ha fatto riferimento alla recidiva applicata dalla Corte di Assise la quale, viceversa, di essa non ha mai fatto nè cenno nè richiamo nel dispositivo, sul punto pertanto divenuto definitivo in assenza di impugnazione da parte del rappresentante della pubblica accusa.

2.2 A parte ciò richiama la difesa ricorrente il recente insegnamento della C. Cost, n. 291/2010, in relazione all’art. 58 quater O.P., legittimamente applicabile, secondo il giudice delle leggi, soltanto quando la recidiva ostativa matura successivamente alla sperimentazione della misura alternativa, e quello delle SS.UU. di questa Corte, inteso ad assicurare al recidivo, comunque, la possibilità di valutazioni individualizzate (Cass., SS.UU., 27.5.2010, n. 35738).

2.3 Argomenta, infine la difesa ricorrente sul dato, ritenuto di rilevanza processuale, per il quale la disciplina di rigore applicata dal Tribunale è stata introdotta nell’ordinamento in epoca di molto successiva alla consumazione dei reati da parte del detenuto, il quale per questo subisce attualmente l’effetto di disposizioni penali particolarmente severe, incidenti sul suo status libertatis con effetto retroattivo.

3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il rigetto della domanda.

In dialettica contrapposizione con tali richieste la difesa ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali, per un verso, ribadisce le precedenti argomentazioni e, per altro verso, ne difende i contenuti in stretta connessione con le ragioni esposte dal rappresentante della pubblica accusa in sede, sottolineando, essenzialmente, l’erronea considerazione da parte del Tribunale di sorveglianza barese della recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, perchè travisati i dati a sua disposizione.

4. La doglianza merita di essere positivamente valutata.

4.1 Il Tribunale territoriale ha fondato il provvedimento di inammissibilità sulla ricorrenza dei requisiti ostativi di cui all’art. 58 quater, comma 7 bis O.P., come rigorosamente novellato dalla L. n. 251 del 2005, requisiti ostativi dati dall’avere il detenuto già fruito una prima volta del beneficio della semilibertà e dall’applicazione, a suo carico, della recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4 da parte della Corte di Assise di Pavia con la sentenza di condanna pronunciata il 23.11.1998, sentenza confermata dalla Corte territoriale di secondo grado il 15.10.1999 e divenuta definitiva il giorno 11.10.2001.

Il contrario rilievo difensivo si fonda, invece, sulla circostanza che detta recidiva non sarebbe mai stata applicata dalla Corte di Assise di Pavia e che il richiamo contenuto nella motivazione del giudice di secondo grado, il quale esplicitamente la richiama sintetizzando il pronunciato di prime cure, sia frutto di un travisamento.

4.2 Ciò posto osserva la Corte che l’argomentare difensivo si fonda su dati processuali reali, giacchè, in effetti, la Corte di Assise di Pavia, il 23 novembre 1998, nel condannare il ricorrente in ordine ai gravi reati ascrittigli, ritenne di concedere le attenuanti generiche, che valutò con giudizio di equivalenza sulla "aggravante contestata al capo b)", aggravante che, dall’esame degli atti, si deduce inequivocabilmente essere riferita alla fattispecie di cui all’art. 61 c.p., n. 2 e non già alla recidiva contestata col capo di imputazione. Come poi opportunamente sottolineato difensivamente, siffatta regolamentazione delle attenuanti generiche, delle aggravanti e della contestata recidiva, non è stato fatta oggetto di specifica impugnazione in appello, di guisa che sul punto ebbe a maturarsi il giudicato.

4.3 Pertanto travisata appare la ricostruzione operata dal tribunale, che ha, viceversa, giudicato sul diverso dato processuale, come detto errato, che già la Corte di prime cure avrebbe applicato le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con tutte le aggravanti contestate e, quindi, anche con la stessa recidiva e da ciò consegue che la recidiva contestata, in quanto in concreto non applicata, non può produrre nella fattispecie gli effetti ostativi affermati dal giudice a quo (Cass., Sez. 1, 10/07/2006, n. 27814).

5. L’ordinanza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari per nuovo esame della domanda del ricorrente, per quanto detto da ritenere ammissibile.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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