T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6037 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ord. n. 12 del 30.3.2011, notificata al ricorrente in data 7.4.2011, il Comune di Bracciano ha ordinato al ricorrente la demolizione dei lavori realizzati nell’immobile di Via Olmata, Tre Cancelli, n. 28 a Bracciano.

In particolare, "i lavori risultano essere in contrasto con la normativa urbanistico edilizia vigente in quanto sono stati eseguiti in difformità del permesso di costruire n. 46 dell’1.7.2010".

Con il ricorso in epigrafe l’interessato ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 8 L. 241/90 anche in relazione all’art. 21 octies, violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, violazione del principio di componimento procedimentale degli interessi, anche in riferimento alle modifiche apportate dalla L. 15/05 nonché in relazione all’art. 27 DPR 380/2001; violazione art. 97 Cost.;

2). Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per erroneità e carenza dei presupposti e ingiustizia manifesta, contraddittorietà dell’azione amministrativa, errata o mancata valutazione di circostanze fattuali o documentali; error in procedendo.

Il Comune resistente ha replicato con la nota depositata in data 1.7.2011.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In proposito da tutti gli atti depositati in giudizio risulta che:

a). il ricorrente ha ottenuto dal Comune il permesso di costruire n. 46/2010 per realizzare un muro di contenimento nell’immobile sito in Bracciano, via Olmata Tre Cancelli, 28;

b). la destinazione urbanistica dell’immobile è zona C di PRG – sottozona C2 di espansione da sottoporre a pianificazione attuativa; nonché in base al Piano territoriale paesistico regionale Zona vincolata sottoposta a protezione di interesse archeologico;

c). il 4.2.2011 è stato compiuto sopralluogo che ha accertato la realizzazione di opere difformi e non assentite dal permesso di costruire;

d). solo successivamente il ricorrente ha presentato DIA (già di per sé inammissibile perché le opere erano state già realizzate);

e). infine, per consolidata regola giurisprudenziale, i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dall’avviso di avvio del procedimento trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797). Più recentemente è stato precisato che la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all’edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall’art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029).

In sintesi, risulta per tabulas la completezza dell’istruttoria svolta da controparte e l’adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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