Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-06-2011) 05-07-2011, n. 26176

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del di 11 gennaio 2010 il Giudice di Pace di Alemanno San Salvatore condannava B.Z., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 286 del 1998, art. 10 bis, perchè, straniero, si tratteneva illegalmente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge in materia, alla pena di Euro 4000,00 di ammenda ed applicava a suo carico la sanzione sostitutiva dell’espulsione immediata dal territorio dello Stato per anni cinque a mente del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 62 bis.

A sostegno della decisione il giudicante argomentava che risultava provato ogni requisito della fattispecie criminosa contestata e, quanto alla pena, che si appalesava opportuna e più favorevole al reo la sostituzione della sanzione pecuniaria con la disposta espulsione.

2. Ricorre immediatamente avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia che ne denuncia l’illegittimità per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16 comma 1.

Denuncia in particolare il Procuratore ricorrente che a mente dell’art. 16 appena evocato la sanzione amministrativa dell’espulsione dello straniero extracomunitario per un determinato periodo di tempo può essere disposta in sostituzione della pena irrogata soltanto allorchè sia possibile procedere immediatamente alla espulsione coattiva del condannato, non ostandovi, come precisato dalla norma citata, alcuna delle situazioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 comma 1.

Nel caso di specie viceversa, ancora secondo argomentare del Procuratore istante, lo straniero condannato è stato giudicato in contumacia, era privo di documento di identità, ha dato generalità di volta in volta diverse e non aveva fissa dimora, di guisa che, al momento della decisione, si appalesavano necessari accertamenti supplementari in ordine sia all’identità, sia alla nazionalità, accertamenti i quali, a norma dell’art. 14, comma 1 bis D.Lgs. citato, costituivano causa ostativa all’applicazione ed alla esecuzione della misura sostitutiva.

3. La doglianza è fondata.

3.1 Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 1, come modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 16, lett. b), stabilisce che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 10 bis, può sostituire la pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni soltanto qualora non ricorrano, nella concreta fattispecie delibata, le cause ostative indicate dall’art. 14, comma 1, del medesimo testo unico, cause ostative che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Nel caso in esame la doglianza del procuratore ricorrente si fonda sulla richiamata disciplina e richiama l’ostatività all’esecuzione della pena sostitutiva della contumacia dell’imputato e con essa della mancanza agli atti di un documento di identità, eppertanto l’incertezza della identificazione e della nazionalità dell’interessato, soggetto senza fissa dimora.

3.2 I rilievi di parte ricorrente trovano pieno riscontro normativo nel disposto della disciplina legislativa positiva, la quale, infatti, all’art. 14, comma 1, D.Lgs. citato, richiamato, come detto, dall’art. 16, comma 1, esplicitamente stabilisce l’ipotesi in cui non sia possibile l’esecuzione immediata dell’espulsione dello straniero, collegando detta impossibilità alla circostanza che lo stesso non sia identificato con certezza, con certezza non sia stabilita la sua nazionalità e quando, per questo, occorra procedere ad accertamenti supplementari.

Ne consegue che nel caso di specie il giudice a quo ha disposto la sostituzione della pena contravvenzionale inflitta con l’espulsione del condannato in costanze di cause ostative e precisamente della certa identificazione del condannato e dell’accertamento affidabile della sua nazionalità, cause che rendono ineseguibile il disposto decisionale.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio nella parte in cui ha essa disposto la sostituzione della pena pecuniaria.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena pecuniaria inflitta con l’espulsione, che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *