T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6036Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento emesso in data 7.3.2011 l’Ambasciata d’Italia a New Delhi ha rigettato la richiesta di visto avanzata dal ricorrente.

L’atto è stato impugnato con il ricorso in epigrafe nel quale l’interessato ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Difetto di motivazione.

In data 20.6.2011 si è costituita controparte.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nel ricorso il ricorrente si limita a sostenere la violazione dell’art. 3 L. 241/90.

Il Collegio, invece, ritiene di poter condividere quanto sostenuto in replica dall’Avvocatura.

In particolare, controparte ha puntualizzato che "il nominativo dell’interessato era presente all’interno del SIS (sistema informativo Schengen); in base all’art. 4, comma 6, D. Lgs. 286/98 agli stranieri segnalati SIS come inammissibili è fatto divieto di ingresso nel territorio dello Stato".

Dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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