Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-07-2011, n. 26208 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9.11.2010 il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Firenze respingeva l’istanza interposta da S. L.C., volta da ottenere in sede esecutiva, l’applicazione del regime del reato continuato, in riferimento a tre condanne da lui riportate, sul presupposto che sarebbe apprezzabile, valutando l’excursus criminoso del prevenuto, non tanto un’unicità di disegno criminoso, quanto piuttosto una proclività a delinquere da parte di soggetto plurirecidivo, che mise in esecuzione una serie di reati mentre si trovava in regime di semilibertà. Non solo, ma veniva rilevato che le pene inflitte erano state espiate, con il che non residuava interesse alcuno in capo all’istante all’applicazione del regime della continuazione.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato, pel tramite del difensore per sostenere la sussistenza dell’interesse, negato dal giudice a quo. In particolare, viene fatto presente che la pena inflitta dal gip tribunale di Firenze ad anni quattro di reclusione era in corso di espiazione al momento in cui venne formulata l’istanza in oggetto: pertanto l’eventuale riduzione di pena avrebbe potuto andare a tutto beneficio della pena in espiazione, con il che viene smentita la ritenuta mancanza di interesse sostenuta dal giudice a quo. Inoltre il G.E. avrebbe confuso l’istituto della recidiva con quello della continuazione:

l’istante aveva addotto una serie di elementi che accreditavano la unicità di disegno criminoso, su cui non è intervenuta motivazione alcuna. La difesa ribadisce che furono evidenziati medesimezza di luoghi e di soggetti attivi dei reati che furono puniti con le sentenze delle AA GG di Catania e di Milano, posto che la sentenza della Corte di assise di Catania condannò lo S. per omicidi, estorsioni, rapine, incendi commessi in (OMISSIS), mentre la sentenza Gip Milano condannò il medesimo per estorsioni e rapine dal (OMISSIS): trattasi dello stesso genus di reati programmati su un’estensione spaziale molto ampia, dalla (OMISSIS), in un arco temporale delimitato. Viene poi contestata la violazione di legge in riferimento all’art. 81 c.p. ed erronea ed insufficiente motivazione sul punto.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza sul presupposto che ricorre l’interesse dell’istante.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La motivazione dell’ordinanza impugnata è carente sotto un duplice profilo. Il primo perchè muove da un presupposto errato, quanto alla mancanza di interesse dell’istante che invero a far data dal 4.6.2010 era in espiazione della pena infintagli dal Gip Tribunale di Firenze in data 19.6.2006 di anni quattro di reclusione, con il che la riduzione del compendio delle pene per effetto di una ritenuta continuazione tra reati, avrebbe potuto giovare all’interessato consentendogli in ipotesi un credito di pena fruibile , non ostandovi l’art. 667 c.p.p., comma 4, atteso che la carcerazione sine titulo sarebbe successiva all’ultimo reato per cui lo S. riportò la condanna in espiazione al momento dell’istanza. Il secondo:

l’ordinanza non ha preso in considerazione, neppure per confutarli, i plurimi argomenti spesi dall’interessato (omogeneità dei reati, identità di luoghi di commissione del reato, conterraneità dei correi) per supportare la sua richiesta di unificazione dei reati, pei quali riportò condanna con la sentenza Gip Tribunale Firenze suindicate, con sentenza Corte Assise Catania 30.1.1994 e con sentenza Gip Tribunale Milano del 20.10.1997, a suo dire rispondenti ad un medesimo progetto criminoso risalente nel tempo.

L’ordinanza sconta un palese deficit motivazionale, ragion per cui deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al gip Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *