Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-07-2011, n. 26207 Arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30.11.2010 il giudice del Tribunale di Alessandria disattendeva la richiesta di convalida dell’arresto in flagranza operata nei confronti di M.P.I., per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, in quanto: 1) non vi era prova che il primo ordine di allontamento dall’Italia, emesso dal Questore di Genova, fosse stato preceduto dal decreto di espulsione del prefetto, poichè non solo i due documenti non erano tra quelli trasmessi dal pm, ma il decreto del Prefetto di Genova 17.8.2010 faceva menzione solo al precedente ordine del Questore emesso il 3.11.2009, senza dare atto che fosse preceduto dal decreto del prefetto; 2) ricorreva la condizione di indigenza dell’arrestato, ostativa all’acquisto dei documenti di viaggio per il rimpatrio, configurabile come giustificato motivo.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione , il Pm presso il tribunale di Alessandria, per dedurre violazione di legge:

il giudice avrebbe violato le norme che regolano l’attività di controllo dell’operato della PG , esorbitando da un mero controllo di ragionevolezza dell’operato della Polizia e ponendo a fondamento della decisione valutazioni ed argomenti propri del solo giudizio di cognizione.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di respingere il ricorso, attesa l’illegalità del nuovo ordine di allontanamento emesso dopo che un precedente analogo ordine era rimasto ineseguito, atteso che in caso di violazione all’ordine del Questore deve procedersi con accompagnamento dello straniero alla frontiera.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E’ principio assolutamente pacifico quello secondo cui il giudice delle indagini preliminari in sede di convalida dell’arresto deve – a mente dell’art. 391 c.p.p., comma 4 – accertare che l’arresto sia stato legittimamente eseguito e che siano stati osservati i termini di cui all’art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1, sulla base di una valutazione ex ante che vette esclusivamente sugli elementi a disposizione della polizia al momento dell’arresto, non potendosi fare rientrare in detta valutazione gli elementi acquisiti successivamente (e quindi sconosciuti alle forze dell’ordine) in sede di udienza di convalida (che possono costituire piattaforma per la valutazione sullo status libertatis, ma non possono dispiegare effetti su quanto sta a monte); nè poteva essere posto a carico delle forze dell’ordine al momento dell’arresto, la compiuta valutazione della situazione in cui avesse a trovarsi lo straniero, alla luce della stratificata legge sull’immigrazione, di non facile lettura, nè meno che meno la valutazione sulla ricorrenza di giustificato motivo per lo straniero a trattenersi contro il divieto, sul territorio. Si badi che l’arresto fu eseguito in data 29.11.2010, quando non era ancora scaduto il termine di adeguamento per gli Stati alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, nè ovviamente era intervenuta la sentenza della Corte EDU del 28.4.2011.

Il provvedimento di mancata convalida dell’arresto operato provvisoriamente dalla polizia non è corretto e deve essere annullato , peraltro senza rinvio, andando ad incidere su una situazione processuale ormai esaurita e senza ricaduta di effetti giuridici.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perchè l’arresto è stato legittimamente eseguito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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