T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6034

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il ricorrente impugna il provvedimento del 30/03/11 con cui il Consolato d’Italia a Il Cairo ha respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dal predetto;

Motivi della decisione

che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Ritenuta, in particolare, fondata la censura con cui è stato dedotto il difetto e l’erroneità della motivazione dell’atto impugnato;

Considerato, infatti, che il provvedimento di diniego del visto non reca alcuna indicazione delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento della sua decisione ma si limita a richiamare il parere negativo espresso dalla Questura di Milano;

Considerato, poi, che con il parere del 25 marzo 2011 la Questura di Milano ha negato il nulla osta al reingresso in quanto "non ha riscontrato i presupposti previsti dalla norma sul reingresso espressi nell’art. 8 del d.p.r. n. 394/99" e, comunque, in ragione del "reclamo" proposto dall’Avvocatura dello Stato avverso l’annullamento da parte del Tribunale di Milano della revoca del permesso di soggiorno disposta dal Questore;

Considerato che dall’esame dell’atto impugnato e di quello dallo stesso richiamato non emerge con sufficiente chiarezza l’iter logico – giuridico seguito dall’amministrazione ai fini dell’adozione del gravato diniego di visto vista l’assoluta genericità del riferimento alla mancanza dei presupposti richiesti per il reingresso dall’art. 8 d.p.r. n. 394/99;

Considerato, poi, che, al momento della presentazione dell’istanza, il ricorrente era in possesso di un titolo legittimante la sua presenza in Italia, stante la provvisoria esecutività del provvedimento giurisdizionale di annullamento della revoca del permesso di soggiorno, con conseguente impossibilità di negare il reingresso in attesa dell’esito del giudizio di appello avverso il provvedimento del Tribunale;

Ritenuta, pertanto, carente ed erronea la motivazione dell’atto impugnato;

Considerato che la fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare in sede di riesame della richiesta di visto;

Ritenuto di dovere porre a carico del Ministero degli Esteri, che ha emesso l’atto impugnato, in quanto soccombente, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Ministero degli Esteri a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *