Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-07-2011, n. 26205 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29.9.2010 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a C.S., con sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 570 c.p., subordinatamente al pagamento della somma stabilita a titolo di risarcimento del danno.

Il 22.4.2008 era passata in giudicato detta condanna pronunciata il 6.2.2008 e con nota del giorno 11.7.2008 i Carabinieri avevano segnalato che il pagamento non era ancora avvenuto. Di qui la revoca del beneficio e la successiva reiezione dell’istanza di applicazione dell’indulto, sul presupposto che la contestazione aveva riguardato una condotta perdurante, che andava ritenuta protratta fino alla pronuncia della sentenza. A confortare detta opinione, secondo il giudice a quo, concorreva il dato della misura del risarcimento stabilito dal giudice della cognizione, che aveva calcolato un’estensione temporale di otto anni.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato per dedurre mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Viene a contestare il criterio adottato dal tribunale per stabilire la data del commesso reato e di conseguenza valutare la sussistenza ei presupposti per applicare l’indulto; viene fatto presente che il calcolo dell’entità del danno andava effettuato su un importo di Euro 516 per quattordici mensilità e che nell’importo liquidato andavano inclusi il danno morale e gli accessori; che la sentenza era assolutamente ambigua, in ordine al criterio adottato, mancando un analitico calcolo per voci distinte. Secondo la difesa poteva ritenersi la permanenza legata alla data del decreto di citazione del 30 agosto 2005, epoca che avrebbe consentito di fruire del decreto indulgenziale.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso verte esclusivamente sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’indulto, di talchè va qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 672 c.p.p., e art. 667 c.p.p., comma 4: il codice di rito all’art. 672 e.p.p., prevede che per l’applicazione dell’indulto il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4. Detta norma a sua volta statuisce che si provveda senza formalità, con ordinanza comunicata al pm e notificata all’interessato e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 c.p.p., previa fissazione dell’udienza. Tale procedura di opposizione viene ritenuta applicabile anche quando – come nel caso di specie – il giudice sia addivenuto alla decisione di diniego dell’applicazione del beneficio, dopo aver instaurato il contraddicono tra le parti: tale modus opinandi muove dalla necessità di non privare il ricorrente della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, che al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito, in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio, in una materia in cui il legislatore ha previsto la fase dell’opposizione proprio per la sua peculiarità (Sez. I, 5.6.2008, n. 23606).

Gli atti vanno quindi trasmessi al Tribunale di Milano per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 672 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4 dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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