Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-07-2011, n. 26204 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15.7.2010 il giudice dell’esecuzione del tribunale di Matera, sez. distaccata di Pisticci, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a B. G., con sentenza Tribunale di Matera sez. Pisticci in data 21.2.2008, irrevocabile il 24.2.2010, in quanto successivamente il medesimo aveva riportato condanna ad anni quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso il (OMISSIS).

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto per dedurre, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 674, 666 e 178 c.p.p. e art. 168 c.p., in quanto il giudice avrebbe operato de plano, senza rispettare la regola del contraddittorio prevista ex art. 666 c.p.p..

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il giudice dell’esecuzione non poteva provvedere de plano sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, ma avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 3, non rientrando detto tipo di provvedimento tra quelli da assumere senza formalità ( art. 667 c.p.p., comma 4).

L’ordinanza è affetta da nullità assoluta e va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Matera, sezione distaccata di Pisticci.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Matera, sezione distaccata di Pisticci.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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