T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 603 1 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il ricorso in esame si censura l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui si contestano, ingiungendosene la demolizione, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 15/2008, diverse opere realizzate in difformità dalla D.I.A. 25.3.2010, prot. n. 19962;

che, quanto alla diversa altezza della copertura inclinata del fabbricato ed alla tramezzatura del locale sottotetto, diviso in tre ambienti, risulta essere stato ripristinato lo status quo ante;

Ritenuto che, limitatamente alle opere ripristinate, di cui si dà contezza nel ricorso, questo è inammissibile, per carenza di interesse;

Considerato che risultano ulteriori difformità, rappresentate dalla tamponatura sui quattro lati della superficie al piano servizi, per la quale era prevista la sola copertura frangisole tenuta da travicelli in legno, dalla tamponatura in muratura dei locali veranda e dal terrazzo ricavato con apertura di una falda del tetto;

Ritenuto che il ricorso sia infondato, in relazione a tali ulteriori opere;

Tenuto conto al riguardo:

che si sono determinate, in difformità dalla suddetta D.I.A., un aumento della superficie coperta e del volume, nonché modifiche della sagoma e dei prospetti del fabbricato, mentre non si riscontra alcuna pertinenza, che presuppone l’alterità del manufatto che la integra, per cui l’applicazione dell’art. 16 della legge regionale n. 15/2008 è corretta;

che l’ordinanza di sospensione dei lavori del 28.10.2010, notificata l’11.1.2011, svolge anche la funzione di comunicazione di avvio del procedimento, così come ivi espressamente specificato, e conseguentemente la censura di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 è sfornita di fondamento;

che, diversamente da quanto assunto in ricorso, agli atti si rinviene la relazione tecnica del dirigente;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia in parte inammissibile ed in parte infondato e da rigettare;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico dei ricorrenti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *