Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-07-2011, n. 26203

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 18.11.2010, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l’istanza formulata da P.M. di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 OP, in quanto mera riproposizione di precedenti richieste decise con ordinanza 14.7.2010 e 28.10.2010. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione – pel tramite del suo difensore – il prevenuto per opporre violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 666 c.p.p.;

la difesa richiama l’arresto delle Sezioni Unite 13.5.2010, n. 18288, per argomentare come la decisione di inammissibilità poteva conseguire solo se l’istanza fosse stata basata sugli stessi elementi di altra istanza già rigettata, laddove nel presente caso era stata allegata documentazione nuova e diversa. La difesa ha argomentato come in una prima istanza veniva fatto leva sulla relazione UEPE di Frosinone, mentre con la ultima istanza veniva chiesto il beneficio, in ragione del rischio della perdita dell’occupazione e dell’esigenza prospettata dal prevenuto di assistere il fratello handicappato.

Viene poi censurato il difetto di motivazione del provvedimento in questione, poichè non fu specificato, ma solo asserito, per quali ragioni l’istanza andava considerata mera riproduzione di precedente.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento del decreto.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’ultima istanza di affidamento in prova ai servizi sociali formulata dal prevenuto, muoveva da presupposti diversi rispetto alla precedente istanza formulata, avendo fatto riferimento l’interessato alla necessità di non perdere il posto di lavoro e di contribuire all’assistenza di un fratello handicappato, ragion per cui non era consentita la declaratoria di inammissibilità, ma andavano valutate le ragioni giustificative dell’istanza, costituenti un novum rispetto a precedenti richieste.

Sul punto è bene ricordare quanto statuito dalle Sezioni Unite, con sentenza 18288 del 13 maggio 2010, secondo cui la norma di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2 inibisce soltanto la reiterazione in executivis di una richiesta basata sui medesimi elementi, di altra già rigettata. La verifica del repetita in idem non può prescindere da una comparazione tra le due richieste, per stabilire se la seconda, pur avendo ad oggetto lo stesso petitum, faccia leva o no sui presupposti di fatto e/o su motivi di diritto diversi da quelli in precedenza apprezzati e, nell’affermativa, ritenerla conseguentemente ammissibile e non paralizzata dall’operatività della preclusione". Nel caso di specie la situazione di fatto era mutata ed obbligava ad una nuova valutazione.

Ne deve seguire, come del resto richiesto dal procuratore Generale, l’annullamento del decreto impugnato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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