T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6030 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe il Comune di Civitavecchia ha ingiunto ai ricorrenti, a titolo di progettista e direttore dei lavori (T.R.), ditta esecutrice dei lavori (Società Itaco S.r.l.) e committente degli stessi (Società San Paolo Building S.p.A.), nonché all’attuale proprietario dell’immobile, la demolizione delle opere realizzate, rappresentate da un piano sottotetto con altezza interna di 2,39 m, anziché di 2,20 m, adibito ad uso residenziale, anziché a locale servizi;

Ritenuto preliminarmente che, in relazione al sopralluogo eseguito in esecuzione agli incombenti istruttori disposti da questo Tribunale, sia stato rispettato il contraddittorio, atteso che il difensore della parte ricorrente è stato interpellato ed ha dichiarato la propria indisponibilità, per impegni già assunti, in relazione a due date proposte dal Comune intimato e che non era possibile rinviare ulteriormente, in ragione della necessità di ottemperare nei termini all’ordinanza n. 3312/2011;

Rilevato che, all’esito del suddetto sopralluogo, è emerso che l’altezza interna è di 2,40 m, conformemente a quanto già indicato nel provvedimento gravato, e che quella esterna è di 2,65 m;

Considerato:

che, ai sensi dell’art. 7 delle N.T.A. del P.R.G., i locali adibiti a servizi devono avere un’altezza massima di 2,50 m, dovendosi ritenere per tale quella calcolata all’esterno;

che, pertanto, detta altezza è stata superata ed il sottotetto non poteva avere destinazione a servizi, così come, invece, assentito;

Ritenuto:

che la maggiore altezza accertata, integrante detto mutamento di destinazione d’uso, sia senz’altro imputabile ai ricorrenti, nella loro diversa veste sopra indicata, non risultando provata unicamente la riferibilità agli stessi delle ulteriori opere realizzate nel sottotetto;

che conseguentemente il provvedimento sia legittimo, laddove agli stessi ordina il ripristino dell’altezza assentita;

che, per quanto evidenziato, il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che le spese, i diritti e gli onorari seguano la soccombenza, ponendosi a carico della parte ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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