Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-11-2011, n. 24435 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva 25 ottobre 2002, dichiarava lo scioglimento del matrimonio dei signori D.M. R. e C.R.S.; e con successiva pronunzia 28 giugno 2004 determinava, tra l’altro, l’assegno di mantenimento in favore della C. in Euro 2.000,00 mensili.

La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Roma, che rigettava il gravame della C., sul punto, in data 4 aprile 2007.

Avverso la sentenza, notificata l’1 giugno 2007, la signora C. proponeva ricorso per cassazione notificato il 31 luglio 2007 e affidato ad un unico motivo con cui censurava la carenza di motivazione nel dare rilevanza decisiva alla brevità del periodo di convivenza matrimoniale.

Il D.M. non svolgeva attività difensiva.

All’udienza del 20 ottobre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in Camera di consiglio, il collegio disponeva la stesura della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

Premesso che la norma si applica ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006, senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare (Cassazione civile, sez. 3^, 5 giugno 2007, n. 13067), si osserva come essa resti vigente, ratione temporis, per i ricorsi avverso sentenze emesse prima della sua abrogazione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 disp. gen., comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un termine finale di vigenza); ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per quelli antecedenti la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è ancora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119; Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20.323).

In particolare, l’illustrazione di ciascuna denunzia di insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: così da circoscrivere puntualmente i limiti del thema decidendum, senza ingenerare incertezze in sede di disamina del ricorso e di valutazone della sua ammissibilità (Cassazione civile, sez. 3^, 20 febbraio 2008, n. 4309; Cassazione civile, sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897);

Nella specie, la ricorrente ha sostanzialmente omesso questo momento di sintesi, limitandosi ad una formulazione del tutto astratta, inidonea a soddisfare il requisito di legge ("Dica la Suprema Corte se, in relazione alla valutazione dell’arco di tempo di vita matrimoniale trascorso tra i coniugi, signora C.R. e sig. D.M.R., la Corte d’appello di Roma abbia omesso di motivare il proprio convincimento sul punto della determinazione della congruità dello stesso").

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *