Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-11-2011, n. 24434 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto 13 marzo 2009, la Corte d’appello di Genova ha accertato che il giudizio amministrativo istaurato dal signor P.I. davanti al TAR Liguria per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione di un box in lamiera aveva avuto una durata di sette anni, eccedente di cinque anni la durata che sarebbe ragionevolmente occorsa, ed ha liquidato a favore della parte ricorrente un equo indennizzo di Euro 5.000,00, ridotto poi alla metà per la mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

2. Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre P. I. per un unico motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze resiste con controricorso.

3. Con il ricorso si censura il decreto impugnato per violazione dell’art. 6, p.1. CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè art. 117 Cost., comma 1, e si formula il seguente quesito: "se l’indennizzo conseguente all’accertamento dell’irragionevole durata di un procedimento amministrativo debba essere calcolato in misura non inferiore a quello che avrebbe accordato la corte europea in casi simili e senza addebitare al ricorrente la mancata presentazione dell’istanza di prelievo, la quale non implica il differimento della decorrenza del termine ragionevole, come per giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte europea dei diritti dell’uomo".

Il quesito è manifestamente infondato nella sua prima parte, nella quale – come si desume dalla lettura dell’intero motivo – si addebita al decreto impugnato di aver tenuto conto, ai fini della liquidazione del danno, della sola frazione del giudizio eccedente la ragionevole durata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, per questa parte la decisione impugnata è perfettamente aderente alla norma contenuta nella L. n. 89 del 2001, art. 2 e non si pone in contrasto con la giurisprudenza della corte europea (Cass. 8 novembre 2005 n. 21597; conformi le successive, cfr. tra le altre Cass. 10 luglio 2009 n. 16285). La questione di costituzionalità della norma, in relazione all’art. 117 Cost., è stata già affrontata innumerevoli volte da questa corte, e ritenuta manifestamente infondata (Cass. nn. 980, 981, 982, 983, 9909, 23844 e 24390 del 2008). Da ultimo, ed in modo esaustivo, la questione è stata affrontata da Cass. 6 maggio 2009 n. 10415, e poi ancora da Cass. 23 giugno 2010 n. 15214), senza che nel ricorso siano adeguatamente considerate e contrastate le argomentazioni svolte per affermare la manifesta infondatezza.

Il quesito è poi inammissibile nella seconda parte, nella quale si attribuisce al giudice di merito la tesi che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo implicherebbe il differimento del termine ragionevole di durata del processo. Dalla lettura del decreto risulta, al contrario, che il giudice di merito, determinando in due anni la durata ragionevole che il giudizio presupposto avrebbe dovuto avere, ha ritenuto che i successivi cinque anni fino al termine del giudizio dovessero ritenersi una dilazione ingiustificata della conclusione, e in relazione ad essi ha liquidato il danno. L’omessa presentazione dell’istanza di prelievo ha inciso pertanto esclusivamente sulla liquidazione del danno, e non già sulla determinazione della durata irragionevole del processo. Non cogliendo la ratio decidendi della decisione impugnata, il quesito è per questa parte inammissibile.

Il conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidaste in Euro 700,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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