T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6022 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ord. n. 15/11 del 3.3.2011 il Comune di Cerveteri ha ordinato ai ricorrenti di provvedere entro 90 gg dalla notifica alla demolizione di alcune opere abusivamente eseguite (manufatto sito in Via Ceri, 14, catasto foglio 299, mappali 82).

Con il ricorso in epigrafe l’atto è stato impugnato e sono stati prospettati i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione di legge con espresso riferimento agli artt. 38 e 44 L. 47/85 e art. 39 L. 724/94 come integrati dalla L. n. 326/03, eccesso di potere per errore sui presupposti;

2). Violazione L. 47/85 con espresso riferimento all’art. 4, comma 3, modificato dall’art. 28 DPR 380/2001 (sostengono che per l’adozione dell’atto impugnato ci sarebbe la competenza del Sindaco).

In data 30.6.2011 si è costituito il Comune.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In proposito da tutti gli atti depositati in giudizio risulta che:

a). le opere di cui alla istanza di condono del 2004 – menzionata nel ricorso – non corrispondono con quelle oggetto dell’ ordinanza n. 15/11 impugnata;

b). in base alla normativa in materia (cfr., L. 142/1990 e successive modifiche) tutti gli atti di gestione amministrativa spettano al funzionario responsabile del servizio o dirigente dell’area preposta alla materia; dunque, era pacificamente competente – all’adozione dell’atto impugnato – l’arch. Granata, Dirigente dell’Area 3.

In sintesi, risulta per tabulas la completezza dell’istruttoria svolta da controparte e l’adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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