Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-11-2011, n. 24433 Autorizzazione ad agire e a resistere in giudizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza 7 giugno 2005, il Tribunale di Avellino, accogliendo la domanda proposta il 19 aprile 1995 da N.G., G.P. e A., che avevano chiamato in giudizio il Comune di Baiano e l’Istituto autonomo Case Popolari della Provincia di Avellino, condannò il comune al pagamento in loro favore del risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione e acquisizione di un’area di loro proprietà, e l’I.A.C.P. al rimborso in favore del comune di tutte le somme erogate.

2. Con sentenza 6 aprile 2007, la Corte d’appello di Napoli, decidendo sull’appello proposto dallo IACP contro la predetta decisione, ha dichiarato inammissibile, per difetto di autorizzazione della Giunta Municipale, la domanda di rivalsa proposta in primo grado nei suoi confronti dal Comune di Baiano.

2. Per la cassazione della sentenza, notificata il 23 luglio 2007, ricorre il Comune di Baiano, con atto notificato il 18 – 19 ottobre 2007, per tre motivi.

L’I.A.C.P. ha depositato controricorso notificato il 27 novembre 2007.

G.P. ha depositato controricorso depositato il 21 novembre 2007.

Il comune ricorrente ha depositato memoria.

3. Successivamente è stata depositata rinuncia del Comune di Baiano agli atti del giudizio e all’azione, accettata dai G. e sottoscritta dal sindaco nonchè, per autentica e rinuncia alla solidarietà dall’avv. Napolitano, difensore del comune, nonchè dai signori P. e G.A. e dai loro difensori. Sulla premessa di tale dichiarazione, con decreto depositato il 19 gennaio 20010, e comunicato il 12 febbraio 2010 al difensore del comune nel domicilio eletto presso M.G. in Roma, il Presidente della sezione ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, e ha condannato il Comune di Baiano al pagamento delle spese in favore dell’I.A.C.P., mandando la cancelleria a comunicare il decreto, con l’avvertenza che entro dieci giorni poteva essere chiesta la fissazione dell’udienza.

4. Per la revoca di questo decreto il Comune di Baiano ha depositato istanza il 17 febbraio 2010, allegando la convenzione intervenuta con i proprietari espropriati, la quale prevede il pagamento a questi da parte del comune di Euro 389.371,60, e la continuazione della causa esclusivamente tra il comune e l’I.A.C.P., e attribuendo ad errore materiale la rinuncia depositata, sottoscritta in buona fede dal sindaco, che peraltro non ne avrebbe avuto titolo dopo aver delegato il funzionario N.L..

5. L’istanza depositata dal Comune di Baiano, nel rispetto del termine fissato dall’art. 391 c.p.c., comma 3, è fondata. A norma della citata disposizione, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, la parte interessata può chiedere che sia fissata udienza di discussione del ricorso; ed è quanto in sostanza ha fatto il Comune di Baiano, allegando che la rinuncia agli atti del giudizio e all’azione del Comune di Baiano, accettata dai G., riguardava esclusivamente il rapporto tra queste parti, come era dimostrato dalla convenzione tra le stesse intervenuta, la quale esplicitamente prevedeva la continuazione della causa esclusivamente tra il comune e l’I.A.C.P., e che la sottoscrizione della rinuncia doveva intendersi limitata in relazione alla convenzione medesima, alla quale l’I.A.C.P. era rimasto estraneo. Nè alla validità della domanda, il cui significato è inequivocabilmente quello indicato, è d’impedimento la mancanza dell’espressa richiesta di fissazione dell’udienza, per la quale non sono prescritte formule sacramentali.

Infine, non sembra potersi accedere all’interpretazione restrittiva, proposta dal Procuratore generale di udienza, della formulazione della norma, nel senso che il dibattito processuale introdotto dalla richiesta di cui all’art. 391 c.p.c., comma 3 resterebbe in ogni caso limitato al regolamento delle spese processuali. Questa corte, infatti, ha già avuto occasione di affermare il principio che, in tema di giudizio di cassazione, l’art. 391 c.p.c., comma 3, come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 15 nel prevedere che il decreto presidenziale di estinzione del processo abbia efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chieda la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, attribuisce alle parti in causa, che non ritengano esaustivo il provvedimento presidenziale di estinzione emanato a seguito della rinunzia, la possibilità di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla controversia, senza imporre l’onere di indicare i motivi di tale richiesta. Tale disposizione, infatti, non configurando un rimedio di carattere impugnatorio, consente alle parti di chiedere il passaggio ad una fase successiva per un esame completo della controversia, nell’ambito della quale la Corte può valutare se l’istanza di estinzione sia stata correttamente emanata oppure, in caso contrario, procedere all’esame del ricorso per cassazione (Cass. 6 luglio 2009 n. 15817).

Nel caso presente, di conseguenza, il giudizio deve ritenersi estinto limitatamente al rapporto processuale tra l’odierno ricorrente e i G., vale a dire limitatamente al secondo motivo di ricorso, che incide su quel rapporto, mentre prosegue tra il ricorrente e l’I.A.C.P..

Occorre ora passare all’esame dei motivi attinenti a quest’ultimo rapporto.

6. Con il primo motivo, censurando l’affermazione della corte territoriale d’inammissibilità della domanda di rivalsa perchè non autorizzata dalla Giunta municipale, il comune ricorrente denuncia la violazione dell’art. 84 c.p.c. e L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 36, n. 2 per avere la corte del merito ritenuto necessaria l’autorizzazione della Giunta municipale alla proposizione domanda di rivalsa del comune. A norma dell’art. 366 bis c.p.c. chiede se, a seguito della riforma dell’ordinamento degli enti locali, in riferimento alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 36, n. 1 il sindaco può resistere alle domande giudiziarie senza necessità di autorizzazione della giunta, a meno di diverse previsioni di norme di legge o statutarie.

6.1. La censura è fondata. Nella specie non è controverso che la procura rilasciata per il giudizio dal sindaco del Comune di Baiano, convenuto dai proprietari espropriati, consentisse la proposizione della domanda di rivalsa del comune nei confronti dell’I.A.C.P., e ciò trova anzi conferma nella stessa sentenza impugnata. La corte territoriale ha tuttavia affermato l’inammissibilità della domanda per il fatto che la facoltà di proporla non era stata considerata nella Delib. giunta 18 maggio 1995. In tal modo, la decisione impugnata si è posta in contrasto con il principio affermato dalle sezioni unite di questa corte, per il quale nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale -competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio (ex art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – di prevedere l’autorizzazione della giunta (Cass. Sez. un. 16 giugno 2005 n. 12868). La necessità dell’autorizzazione in questione non poteva essere pertanto desunta dalla legge, ma postulava l’identificazione – che è mancata – di una specifica previsione statutaria al riguardo.

7. Il terzo motivo è inammissibile in questa sede, perchè attiene al merito della domanda di rivalsa, che dovrà essere esaminato dal giudice del rinvio.

8. In conclusione la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata alla medesima corte territoriale la quale, giudicando in altra composizione, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, esaminerà nel merito l’appello proposto dal Comune di Baiano nei confronti del solo I.A.C.P..

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo del ricorso, e dichiara inammissibile il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in altra composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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