Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-06-2011) 05-07-2011, n. 26200 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 04.11.2010 il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta a B.M. avverso il provvedimento del Gip di Cosenza del 21.10.2010 con il quale era stata imposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2.

Rilevava invero detto Tribunale come sussistessero gravi indizi di colpevolezza desumibili dalle ripetute notizie di reato dalle quali si ricavava che il B., sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, vi aveva contravvenuto, ripetutamente associandosi a pregiudicati.

Sussistevano poi esigenze cautelari fronteggiabili solo con la più severa delle misure per la negativa personalità dell’indagato che aveva mostrato pervicace inclinazione a delinquere, essendo gravato da numerosissimi precedenti penali anche specifici.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto indagato che motivava l’impugnazione deducendo: a) errata applicazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, dovendosi nella fattispecie applicare il comma 1 di tale articolo di legge, non trattandosi di violazione dell’obbligo di soggiorno; b) trattavasi di incontri occasionali e di breve durata, tali da non concretizzare la richiesta condotta dell’associarsi; c) vizio d motivazione carente sia in punto sussistenza di gravi indizi, sia in ordine alle esigenze cautelari.

3. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

E’ del tutto infondato, invero, il primo motivo di ricorso, posto che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte che va qui richiamata e ribadita, qualsiasi violazione ai precetti, commessa da chi sia gravato anche dall’obbligo di soggiorno, anche diversa dal divieto di recarsi fuori dal comune di soggiorno, integra il delitto di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 47766 in data 06.11.2008, Rv. 242748, P.G in proc. Lungari; ecc). Orbene, nella fattispecie è del tutto incontroverso che il B. sia gravato anche dell’obbligo di soggiorno.

Risulta inammissibile anche il secondo motivo di ricorso che propone una diversa lettura in fatto non consentita in questa sede di legittimità, posto che il Tribunale del riesame ha valutato la vicenda secondo corretti parametri normativi e giurisprudenziali, esplicando motivazione logica e coerente, in particolare valutando la pluralità, non occasionale, delle frequentazioni incriminate. Sul punto, peraltro, il ricorso è anche generico ed aspecifico, limitandosi ad affermazioni di carattere generale.

E’, infine, del tutto infondato anche l’ultimo motivo di ricorso, posto che il Tribunale ben ha espresso – contrariamente all’errato assunto del ricorrente – ampia ed articolata motivazione sia in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sia quanto alle esigenze cautelari, ed all’adeguatezza della restrizione carceraria, giudizio sorretto dalla negativa personalità dell’indagato, in particolare per i suoi numerosissimi precedenti penali anche specifici.

Il ricorso è dunque inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso totalmente infondato e, per altri versi, generico (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente B.M. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto Penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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