T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6021 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 2803 del 15.12.2010 prot. 107138 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione d’ufficio dell’opera ivi indicata e consistente nell’innalzamento della quota d’imposta del tetto di 40 cm. rispetto a quanto assentito con il titolo edilizio;

Motivi della decisione

che il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto in prosieguo specificato;

Ritenuta infondata la prima censura con cui è stata dedotta la mancata notifica del provvedimento prot. n. 35924 del 28/05/10, avente ad oggetto l’ordine di non effettuare i lavori menzionati nella d.i.a. depositata il 03/08/09, in quanto la notifica costituisce adempimento irrilevante ai fini della legittimità dell’atto in esame e, al più, influente sull’efficacia dello stesso;

Considerato, poi, che la mancata notifica dell’atto non influisce sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione prot. n. 77528 del 30/09/10 che è stata notificata il 06/10/10 e non risulta impugnata;

Ritenuto, altresì, infondato il secondo motivo in quanto l’erroneo riferimento, ivi prospettato, alla data di notifica dell’ordinanza del 30/09/10 – presente nell’atto impugnato – è conseguenza di un mero errore materiale e risulta, comunque, irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento gravato;

Ritenute infondate la terza e la quarta censura, con cui sono stati dedotti il mancato controllo del dirigente sugli accertamenti effettuati dalla polizia municipale e l’inesistenza del contestato abuso;

Considerato, infatti, che l’atto impugnato è stato emesso sulla base della valutazione della fattispecie espressa dal competente responsabile dell’ufficio tecnico (si veda la nota prot. n. 113709 del 18/12/09) e che l’abuso riscontrato risulta nella comprovato sua oggettività (oltre che dagli accertamenti comunali versati in giudizio) dalle stesse deduzioni del ricorrente e dalla consulenza di parte allegata all’atto introduttivo ove si dà atto che, quanto ivi evidenziato, "ha di fatto aumentato l’imposta della falda del tetto";

Ritenuta inaccoglibile la sesta censura con cui è stata contestata la necessità del permesso di costruire in quanto l’intervento realizzato (innalzamento della quota d’imposta del tetto), comportando l’aumento di volumetria, avrebbe dovuto essere assentito con il titolo edilizio in esame con conseguente correttezza delle norme (artt. 18 l. r. n. 15/08 e 34 d.p.r. n. 380/01) applicate dall’amministrazione con il provvedimento impugnato;

Ritenuta, invece, fondata la quinta censura con cui è stato dedotto il vizio di eccesso di potere in quanto il provvedimento è stato emesso sulla base di un presupposto non comprovato (mancanza del pregiudizio per la parte conforme derivante dall’esecuzione della demolizione);

Considerato, infatti, che, a fronte della prospettazione contenuta nel ricorso e nell’allegata consulenza di parte, il Comune non risulta avere effettuato alcuno specifico accertamento (nessuna indicazione è presente in tal senso nella nota prot. n. 113709 del 18/12/09 richiamata nell’atto impugnato) in ordine all’assenza di pericolo per la parte conforme che, ai sensi dell’art. 34 d.p.r. n. 380/01, osta all’esecuzione del provvedimento di demolizione;

Considerato che la mancata valutazione del profilo in esame impone l’accoglimento della censura e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori motivati provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare all’esito del riesercizio del potere sanzionatorio ad essa riconosciuto dalla normativa vigente nell’ambito del quale dovrà essere valutata la non demolibilità – dedotta dal ricorrente – della parte abusiva senza il pregiudizio della parte conforme;

Considerato che la particolarità della fattispecie in esame, caratterizzata dall’accoglimento del ricorso in relazione ad una sola delle censure presentate, induce a disporre, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso nei limiti di quanto specificato in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *