Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-06-2011) 05-07-2011, n. 26199 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 28.07.2010 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, costituito ex art. 324 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da H.E. avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal locale P.M. della somma di Euro 15.000 a fini probatori. Rilevava invero detto Tribunale come, pur essendo stato lo stesso giustificato in relazione al reato ex D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, sussisteva fumus commissi delicti in relazione al reato di ricettazione, non potendosi accettare le irragionevoli indicazioni date dall’indagato circa il possesso di tale considerevole somma.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto indagato che motivava l’impugnazione deducendo: a) il Tribunale del riesame ben poteva mutare la qualificazione giuridica, ma non porre a base del proprio provvedimento un fatto diverso; b) mancava comunque motivazione in ordine alle presunte esigenze probatorie, non potendosi trasformare il sequestro probatorio in sequestro preventivo; c) mancava comunque qualunque indicazione concreta in ordine all’ipotesi di un reato di ricettazione; d) trattandosi di somma di denaro, mancava anche qualsiasi indicazione in ordine alla presunta pertinenza delle banconote al reato ipotizzato.

3. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Ed invero va rilevato che, a fronte di una convalida della somma effettuata per il reato ex D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, con evidente dubbio nesso di pertinenzialità, comunque non risultante in motivazione, il Tribunale è pervenuto a conferma del provvedimento ipotizzando possibile nesso con un reato di ricettazione, valorizzando l’assenza di giustificazioni fornite dall’interessato e motivando con la necessità di ulteriori accertamenti in ordine alla provenienza della somma sequestrata.

Orbene, è del tutto evidente che, con tale incongrua motivazione, il Tribunale non abbia semplicemente mutato la qualificazione giuridica del fatto (operazione consentita), ma ipotizzato fatto diverso, da porre a base del provvedimento, peraltro del tutto evanescente e per nulla configurato in atti, e neppure nell’ordinanza qui impugnata, essendosi fatto ricorso ad una mera ipotesi astratta, senza alcun riferimento ai dati di indagine. Non è consentita, invero, la riduzione della motivazione, in materia, alla prospettazione di una norma astratta, ma si deve pretendere l’indicazione, per quanto sintetica, di una fattispecie concreta di reato che si profili, ancorchè da provare pienamente nel corso degli ulteriori accertamenti. Nè si può ridurre il possesso di denaro (in sè lecito, o – in convergenza di ulteriori elementi – pertinente a vari possibili reati) a fatto riconducibile ex se ad una ipotetica ricettazione (come motiva il Tribunale), proprio in mancanza di ulteriori elementi qualificanti che la motivazione dell’impugnata ordinanza non indica. Si impone dunque annullamento con rinvio per nuovo esame che tenga conto dei rilievi qui formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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