Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-05-2011) 05-07-2011, n. 26197 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25.2.2010 il GIP del Tribunale di Crema dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 650 c.p., commesso da B.M. il (OMISSIS).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione in data 6.4.2010 la Procura Generale di Brescia, chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 157 c.p. e art. 129 c.p.p. per il seguente motivo.

Per il disposto dell’art. 157 c.p., come modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 201, il reato contravvenzionale ha un termine quadriennale di prescrizione, da aumentare di un anno nel caso di specie, essendo intervenuta in data 9.10.2009, prima della scadenza del termine di prescrizione, la richiesta della Procura della Repubblica di Crema di emissione di decreto penale di condanna.

Pertanto, la prescrizione per il reato de quo, secondo il ricorrente, sarebbe maturata alla data del 2.6.2011.

Motivi della decisione

Alla data in cui il Procuratore generale ha presentato il ricorso (6.4.2010), il reato de quo non era prescritto, non essendo ancora trascorsi quattro anni dalla data del commesso reato.

Il 3.6.2010, però, la contravvenzione de qua si è estinta per prescrizione, poichè per costante giurisprudenza di questa Corte la richiesta di decreto penale di condanna fatta dal P.M. non ha efficacia interruttiva della prescrizione (V. Sez. 1 sentenza n. 1337 del 28.11.1994, Rv. 200237).

In tema di atti interruttivi della prescrizione, infatti, l’elencazione contenuta nell’art. 160 c.p. ha carattere tassativo e l’interruzione della prescrizione stessa è riferibile soltanto al compimento di quegli atti che risultano indicati dalla predetta disposizione, tra i quali non è compresa la richiesta di decreto penale di condanna fatta dal P.M..

Pertanto, il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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