T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6007

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il ricorrente impugna il provvedimento del 10/02/11 con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;

Motivi della decisione

che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che dall’esame del provvedimento impugnato si evince che la richiesta di visto è stata respinta in ragione della falsità del passaporto utilizzato dal ricorrente che presenta la sostituzione della foto ivi apposta;

Considerato che la circostanza in esame è comprovata dagli accertamenti effettuati dall’Ambasciata e trasfusi nella nota n. 415 del 16/05/11 da cui risulta che la barra lineare di continuità sul passaporto è sfalsata e la firma ivi apposta è difforme da quella originale;

Considerato che la correttezza sostanziale del provvedimento impugnato comprova l’infondatezza delle censure articolate nel ricorso;

Considerato, in particolare, con riferimento al primo motivo che la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, ivi prospettata, non comporta, ai sensi dell’art. 21 octies comma 2° del medesimo testo normativo, l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la correttezza sostanziale (di cui si è già detto) e la natura vincolata dello stesso;

Rilevato, poi, che la seconda e la terza censura, con cui è stata dedotta l’esistenza dei requisiti necessari per il rilascio del visto, risultano infondate alla luce di quanto evidenziato in precedenza circa la correttezza del gravato diniego di visto non smentita dall’atto richiamato nella doglianza che per la sua natura e provenienza è inidoneo a supportare la tesi del ricorrente;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore delle amministrazioni intimate, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida, per entrambi gli enti, in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *