Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-11-2011, n. 24426 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.F. ha proposto ricorso per cassazione illustrato con memoria, avverso il decreto emesso in materia di equa riparazione dalla Corte d’appello di Torino, in data 19.6.08, con cui si era rigettata la sua istanza di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 essendosi ritenuto che la procedura relativa alla domanda di insinuazione al passivo presentata dal ricorrente nell’ambito della procedura fallimentare a carico delle Officine Meccaniche e Fonderie Mordenti di Sauro e Lido Mordenti & C. snc, dichiarato nel dicembre 1995, non aveva avuto una durata irragionevole in ragione della complessità dei procedimenti innestatisi nel corso della procedura nonchè del fatto che nei primi 4 anni era stato soddisfatto il 70% del credito e che vi erano stati ben quattro piani di riparto.

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

La Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, per come sintetizzata nel quesito, l’erronea valutazione del periodo di eccessiva durata poichè la durata della procedura, pari ad anni dodici circa fino al momento del saldo definitivo, non poteva non considerarsi eccessiva non rilevando a tal fine i pagamenti parziali.

Con il secondo motivo contesta il decreto impugnato laddove lo stesso ha escluso la sussistenza di un danno non patrimoniale che doveva invece essere presunto.

Il primo motivo ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

Il giudice di merito, che ha ritenuto non superato il periodo di ragionevole durata del processo in ragione della sua complessità non si è attenuto ai principi enunciati in più riprese da questa Corte (cui il Collegio non può non adeguarsi), secondo cui la durata di una procedura concorsuale particolarmente complessa – quale senza dubbio appare, nella specie, il fallimento della s.n.c. Officine Meccaniche e Fonderie Mordenti di Sauro e Lido Mordenti, per le ragioni analiticamente elencate dalla Corte d’appello di Torino – non deve protrarsi per oltre sette anni (Cass., sez. 1, 4 gennaio 2011 n. 136; Cass., sez. 1, 30 novembre 2010 n. 24294; Cass., sez. 1, 4 novembre 2010, nn. 22508, 22509, 22510).

Il secondo motivo va di conseguenza accolto dovendosi il danno morale presumere.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato. In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di merito, l’equo indennizzo del danno non patrimoniale conseguito alla violazione, per anni quattro e mesi tre circa, del termine ragionevole può essere liquidato in questa sede ( art. 384 c.p.c., comma 2) in Euro 3.500,00, di cui Euro 750,00 per ognuno dei primi tre anni ed Euro 1000,00 annui per il ritardo successivo.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero è complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

accoglie ricorso nei limiti di cui motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.250,00, con gli interessi legali della domanda;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per diritti ad Euro 445,00 per onorari, per il giudizio di merito ed in Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari, per la fase di legittimità; oltre le spese generali e gli accessori di legge.

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