Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-05-2011) 05-07-2011, n. 26193 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento in data 19.10.2010 il GIP del Tribunale di Ravenna ha disposto de plano la confisca della somma di denaro sequestrata nell’ambito del procedimento penale nei confronti di M. A., definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 14.12.2009.

In data 17.11.2010 il difensore del predetto ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento.

Osserva questa Corte che, a norma dell’art. 676 c.p.p., il giudice dell’esecuzione provvede (anche) in materia di confisca de plano e che contro la sua decisione deve essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice, secondo quanto stabilito dall’art. 667 c.p.p., comma 4.

Pertanto, il gravame proposto dal difensore di M.A. deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, con conseguente trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Ravenna per il giudizio di opposizione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, ordina trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Ravenna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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