T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 04 del 26/01/11 con cui l’Ambasciata d’Italia a Khartoum (Sudan) ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per motivi di studio presentata dal predetto;

Motivi della decisione

che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Ritenuta, in particolare, fondata la censura con cui è stato dedotto il difetto d’istruttoria e di motivazione;

Considerato che, secondo quanto risulta dall’esame dell’atto impugnato, il visto è stato negato perché il ricorrente non sarebbe in grado di rientrare nel paese di origine ed in Sudan "nel cui territorio è entrato illegalmente, perché privo di documento idoneo al reingresso";

Considerato che le circostanze in esame non risultano supportate da idonea istruttoria;

Considerato, in particolare, che il ricorrente ha allegato documentazione (copia del permesso di soggiorno) comprovante la legittimità della sua presenza in Sudan;

Considerato che, nonostante la specifica richiesta istruttoria sul punto formulata con l’ordinanza n. 3912/11 del 5 maggio 2011, il Ministero resistente nulla ha controdedotto in ordine alla prospettata esistenza di un titolo legittimante la presenza del ricorrente in Sudan;

Considerato, pertanto, che la circostanza posta a fondamento del diniego risulta processualmente non comprovata dall’amministrazione resistente laddove le ulteriori circostanze indicate nella nota del 17 maggio 2011 costituiscono un’integrazione postuma della motivazione dell’atto impugnato, da ritenersi inammissibile in sede giurisdizionale;

Considerato che la fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento della domanda di annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori motivati provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, riterrà di adottare in sede di riesame della richiesta di visto;

Ritenuto, invece, di non potere accogliere la domanda di risarcimento del danno non avendo il ricorrente comprovato in maniera idonea l’esistenza e l’entità del pregiudizio patrimoniale dedotto;

Considerato che il Ministero degli Esteri, in relazione alla sua prevalente soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie la domanda caducatoria e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente;

3) condanna il Ministero degli Esteri a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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