Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-05-2011) 05-07-2011, n. 26191 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento depositato in data 29.10.2010 il Magistrato di sorveglianza di Potenza ha prorogato nei confronti di L.A. la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno e, a modifica delle prescrizioni di cui all’ordinanza in data 26.3.2009, ha imposto al L. l’obbligo di presentarsi quotidianamente presso il Commissariato di Melfi, in orario e con modalità da concordare con la P.S..

Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di L.A., chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penale, e segnatamente degli artt. 207, 208 e 133 c.p..

Erroneamente è stato proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento, poichè l’art. 680 c.p.p. espressamente prevede che contro i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza si può proporre appello al Tribunale di Sorveglianza; nè può ritenersi che si tratti di un ricorso per saltum, in quanto i casi in cui esso è possibile sono elencati nell’art. 569 c.p.p. e non sono suscettibili di ampliamento per analogia (V. Sez. 1, sentenza n. 5985 del 21.1.2009, Rv. 243359).

Il ricorso deve, pertanto, essere convertito in appello ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5 e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza per quanto di competenza.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell’art. 680 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Potenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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