T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-07-2011, n. 6020 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la Circolare n.129800/5887 del 23.4.1992 (inserita nel Foglio d’Ordine n.31 del 15.6.1992), il Comando Generale della Guardia di Finanza ha introdotto norme volte a rivitalizzare il settore dell’armamento e ad incentivare – mediante benefici – l’accettazione dell’incarico di "armaiolo".

Tra i vari incentivi è stato introdotto quello consistente nella possibilità, per gli appartenenti al Corpo da almeno tre anni, di chiedere:

a) di partecipare al corso per il conseguimento della specializzazione di "armaiolo";

b) e la conseguente assegnazione – in caso di effettivo raggiungimento dell’obiettivo – presso una sede gradita, ove svolgere l’incarico di armaiolo per almeno dieci anni.

I ricorrenti presentavano la domanda e venivano ammessi a partecipare al corso, all’esito del quale conseguivano la specializzazione di "armaiolo" e venivano inviati a svolgere servizio a Bari (presso il Comando Legione Allievi), sede indicata come gradita.

Successivamente i ricorrenti evidenziavano di essere stati trasferiti presso una sede a loro gradita, ma in ragione di un prioritario interesse dell’Amministrazione, che aveva necessità di coprire posti vacanti (per la penuria di personale in possesso della specializzazione di "armaiolo"); e, ritenendo che il loro trasferimento fosse da considerare alla stregua di un vero e proprio "trasferimento d’autorità", chiedevano l’indennità prevista dall’art.1 della L. 29.3.2001 n.86, nonché la c.d. "indennità di prima sistemazione" di cui all’art.21 della L. n.836/1973 (previste, appunto, per i casi di "trasferimento d’autorità").

Ma con il provvedimento di cui alla nota prot. 18297 del 14.3.2005, l’Amministrazione ha respinto la richiesta, specificando che il trasferimento presso la sede gradita non poteva essere considerato un "trasferimento d’autorità".

Con il ricorso in esame i ricorrenti impugnano il predetto provvedimento negativo e chiedono che venga giudizialmente dichiarato – per i conseguenti effetti di condanna – il loro diritto a percepire le indennità in questione, con le maggiorazioni (a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali) dovute per legge.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con successivi atti difensive le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.

Infine, all’udienza del 13.4.2011, uditi i Difensori delle parti, il Collegio si è riservato di decidere la causa, che nella camera di consiglio del 25.6.2011 è stata definitivamente posta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Con unico mezzo di gravame i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 1°, della L. 29.3.2001 n.86 e dell’art.21 della L. 18.12.1973 n.836 e dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 12.5.1995 n.199, nonché eccesso di potere per illogicità contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, deducendo:

che il loro trasferimento è stato dettato dal preminente interesse dell’Amministrazione (alla copertura di posti vacanti), sicchè andava (e va) qualificato come "trasferimento d’autorità";

e che, conseguentemente, essi hanno titolo per conseguire le indennità richieste (previste, appunto, per tale tipo di trasferimento).

La pretesa dei ricorrenti non ha fondamento.

Il trasferimento degli stessi presso la sede di Bari è la conseguenza di una loro libera scelta.

I ricorrenti hanno, infatti, presentato spontaneamente la domanda di partecipazione al corso, proprio al fine di ottenere il beneficio di restare per dieci anni in una sede da essi stessi indicata come sede gradita.

Spontaneamente, dunque, hanno presentato la domanda di partecipazione al Corso, ed altrettanto spontaneamente hanno indicato la sede di Bari, nella (implicita) speranza di esservi trasferiti.

Non si vede, dunque, come possano sostenere che il loro trasferimento sia stato un c.d. "trasferimento d’autorità".

La circostanza che l’Amministrazione abbia (anche) soddisfatto un proprio interesse (ed una propria esigenza organizzativa interna), consistente nella copertura di posti vacanti di "armaiolo" in quella sede, appare del tutto irrilevante al fine di qualificare il (o di identificare) la natura del trasferimento.

Nei meccanismi incentivanti vi è sempre, infatti, un duplice interesse: quello del soggetto che propone l’incentivo e quello del soggetto che decide liberamente di utilizzarlo.

Ciò che rileva, invece, è la verifica in ordine alla sussistenza, o meno, di un atto impositivo (avente natura di "ordine"). E non appare revocabile in dubbio che nella fattispecie dedotta in giudizio, i ricorrenti non soltanto non hanno subito alcuna imposizione (rectius: non sono stati destinatari di alcun ordine al quale obbedire), ma hanno scelto essi stessi – mediante una domanda spontaneamente presentata e sottoscritta (dei cui effetti erano a conoscenza) – di partecipare al corso al fine di conseguire una specializzazione che avrebbe loro consentito (rectius: che ne avrebbe agevolato) l’eventuale trasferimento presso una sede gradita e la permanenza nella stessa per un periodo di dieci anni.

Non soltanto, dunque, il trasferimento non è stato imposto, ma ha soddisfatto in pieno l’interesse e le aspirazioni dei ricorrenti, beneficiandoli (già) di un trattamento di favore.

2. In considerazione delle ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *