Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-05-2011) 05-07-2011, n. 26190 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A I.V., I.M. e L.V. sono stati contestati i seguenti delitti: – capo C) D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3, in concorso con C.G.V., soggetto all’epoca dei fatti minorenne e per il quale procede la competente autorità giudiziaria, reato commesso dal (OMISSIS);

– capo D) art. 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 2, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 1, lett. b, in concorso con C. F., C.V. e I.L. nonchè il minorenne C.G.V., fatti commessi tra il (OMISSIS).

Con sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 28.6.2010, il GIP del Tribunale di Caltanisetta, applicava nei confronti di I.V. e I.M., ritenuta la continuazione anche con il reato di cui alla sentenza 14.11.2007 del GUP del Tribunale di Gela, la pena complessiva di anni 3 ed Euro 2.000,00 di multa, escluse le aggravanti di cui all’art. 74, riconosciuta per il capo C) l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 e per il capo D) l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Con la stessa sentenza applicava nei confronti di L.V. la pena complessiva di mesi 10 di reclusione ed Euro 1.750,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, escluse le aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, riconosciuta per il capo C) l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 e per il capo D) l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 nonchè le attenuanti generiche.

Avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Caltanisetta il difensore ha proposto separati ricorsi per cassazione, per ciascuno dei suddetti imputati, chiedendo l’annullamento della sentenza per erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 e per violazione dell’art. 129 c.p.p..

La Corte di cassazione, con sentenza in data 21.6.2010, aveva annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame con la quale era stata confermata l’ordinanza cautelare emessa nei confronti degli imputati, e il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, con ordinanza in data 26.8.2010 aveva escluso che sussistessero a carico di L.V. elementi indiziar in ordine al delitto associativo.

Secondo i ricorrenti, il GIP del Tribunale di Caltanisetta non aveva analizzato in alcun modo la posizione della L., con riguardo alla contestazione del delitto associativo, non rilevando che dagli atti risultava evidente la non partecipazione della stessa alla contestata associazione, e quindi, venendo meno il terzo componente della ipotizzata associazione per delinquere, il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 doveva essere ritenuto insussistente anche nei confronti degli altri due imputati.

Con motivi nuovi il difensore dei suddetti imputati ha denunciato anche la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in quanto il Giudice, avendo escluso il ruolo di capi e promotori contestato a I.M. e I.V., aveva implicitamente ritenuto che nella specie sussisteva soltanto il mero concorso nel delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, poichè l’esistenza di un’associazione comporta che vi sia una direzione della stessa.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infodnati.

Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che il giudice non si è limitato a constatare che dagli atti non emergeva la prova dell’innocenza degli imputati, in ordine al delitto associativo, ma ha positivamente indicato le ragioni per le quali doveva essere ritenuto sussistente il delitto associativo, descrivendo il ruolo di ciascun imputato nell’ambito della struttura organizzata e precisando che la L. aveva avuto il ruolo di informare i coimputati dell’arrivo di qualche cliente e di avvisare gli stessi in ordine all’esistenza di eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine.

Detta motivazione, immune da vizi logico giuridici, risulta senz’altro sufficiente per giustificare l’accoglimento della richiesta di applicazione della pena avanzata da tutte le parti.

Nè il giudizio incidentale del Tribunale del riesame, che comunque non sarebbe stato di ostacolo al rinvio a giudizio degli imputati davanti al Tribunale di Caltanisetta per rispondere anche del delitto associativo, determina una incompatibilità con le statuizione della sentenza impugnata, dovendosi peraltro considerare che il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, oltre che agli odierni imputata, è stato contestato anche a C.G.V., come si rileva dal capo di imputazione.

L’esclusione delle aggravanti contestate in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, così come richiesto concordemente dalle parti, non comporta alcun implicito giudizio di insussistenza del delitto associativo.

Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati, e al rigetto dei ricorsi consegue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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