Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 05-07-2011, n. 26189 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 7 aprile 2010 il G.I.P. del Tribunale di Ancona, dato atto dell’accordo intervenuto fra l’imputato ed il P.M. circa l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha inflitto a B.E., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. d) (aver procurato l’illegittimo ingresso nel territorio dello Stato di due cittadini stranieri extracomunitari, con le aggravanti dell’utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti), la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte d’Appello di Ancona, deducendo violazione di legge in ordine alla determinazione della pena applicata al B., avendo rilevato che il delitto ascrittogli, consistito nell’aver favorito l’immigrazione clandestina di due soggetti extracomunitari utilizzando servizi internazionali di trasporto e documenti contraffatti, era da ritenere punito ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. d) e cioè con la reclusione da 5 a 15 anni e con la multa di Euro 15.000,00 per ogni extracomunitario illegalmente introdotto in Italia, si che era illegale per difetto la pena applicata al B. dal G.I.P. di Ancona in sede di patteggiamento, pari ad anni 1 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto dal P.G. di Ancona è fondato.

Esso concerne la violazione di legge, da lui ravvisata in ordine alla determinazione della pena inflitta a B.E. in sede di patteggiamento di pena ex art. 444 c.p.p., e segg..

2.Sussiste invero la denunciata violazione di legge, atteso che l’ipotesi criminosa contestata al B. è prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. d), essendo consistita nell’aver favorito l’immigrazione clandestina di due soggetti extracomunitari utilizzando servizi internazionali di trasporto e documenti contraffatti.

Essa è pertanto punita con la pena da 5 a 15 anni di reclusione e con la multa pari ad Euro 15.000 per ogni extracomunitario illegalmente introdotto in Italia.

3. Non poteva quindi essere applicata all’imputato in sede di patteggiamento la più mite sanzione di anni 1 di reclusione ed Euro 20.000 di multa prevista dal comma 1 dell’articolo di legge in esame, atteso che il delitto contestato al medesimo non può qualificarsi quale ipotesi aggravata di quello punito dal comma 1, ma costituisce invece autonoma ipotesi criminosa.

4. In accoglimento del ricorso proposto dal P.G. di Ancona, va disposto pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti a diverso G.I.P. del Tribunale di Ancona.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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