T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-07-2011, n. 6012 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, già dipendente del Ministero delle Comunicazioni (Direzione Regionale per la regolamentazione e la qualità dei servizi) con la qualifica di operatore amministrativo contabile, premesso di avere partecipato alla selezione di cui all’art. 1 comma 20 della legge 31 luglio 1997 n. 249 per l’area di supporto amministrativo e per la qualifica di funzionario e di avere, in esito alla stessa, conseguito la qualifica di funzionario nell’area di supporto amministrativo con l’attribuzione del settimo livello retributivo, impugna gli atti indicati in epigrafe, assumendone l’illegittimità per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, errore sui presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, violazione del principio di buona amministrazione.

Rileva in particolare il ricorrente che, pur essendosi classificato al 25° posto della graduatoria, gli è stato attribuito il settimo livello retributivo della qualifica di funzionario, mentre alla contro interessata dr.ssa Perri, sebbene classificata al 26° posto, sarebbe stato attribuito il quindicesimo livello retributivo della qualifica di funzionario, sulla base di criteri di valutazione palesemente irragionevoli e, peraltro, tipizzati soltanto successivamente alla data della sua immissione in ruolo.

Si è costituita in giudizio l’Autorità intimata ed ha dedotto l’inammissibilità e/o l’infondatezza delle censure.

Alla pubblica udienza del giorno 21 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.

Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione il ricorrente sig. Marco Maurizi denuncia in sostanza l’irragionevolezza dell’attribuzione di un livello retributivo inadeguato rispetto alla posizione di graduatoria conseguita in esito alle prove di selezione basate su criteri meritocratici, e mirate a valorizzare la professionalità conseguita, il titolo di studio e l’esperienza maturata, assumendo come proprio il buon risultato conseguito avrebbe giustificato l’attribuzione di un livello retributivo superiore al settimo, anche considerato che alla candidata dott.ssa Perri, collocata ad una posizione di graduatoria successiva, sarebbe invece stato attribuito un livello retributivo nettamente superiore, in evidente contraddizione logica rispetto alle verifiche di meritevolezza e professionalità espletate a mezzo delle prove di selezione.

Rileva inoltre che i criteri utilizzati dall’Autorità per l’attribuzione dei livelli retributivi ai candidati utilmente collocati in graduatoria sarebbero stati formalizzati addirittura in epoca successiva alla sua immissione in ruolo

Chiede quindi che, previo annullamento della determinazione provvedimentale di attribuzione del settimo livello retributivo, venga riconosciuto il suo diritto al conseguimento di un livello retributivo superiore, coerente con gli esiti degli accertamenti meritocratici della selezione.

Il Collegio ritiene che la pretesa azionata sia infondata, cosicchè il ricorso deve essere rigettato nel merito, potendosi quindi prescindere dall’esame delle questioni preliminari di inammissibilità proposte dalla difesa erariale.

Infatti, la determinazione del trattamento retributivo del personale dell’Autorità selezionato, in base alla previsione della legge n. 247/97, al momento dell’istituzione dell’organismo, fra il personale dell’ex Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria e del Ministero delle Comunicazioni, se per un verso ha correttamente tenuto conto degli esiti delle prove selettive finalizzate all’accertamento delle competenze dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle nuove funzioni, e quindi della posizione rivestita nella graduatoria finale, per altro verso non poteva prescindere completamente dalla considerazione della qualifica rivestita e del livello retributivo concretamente già conseguito da ciascun candidato presso l’Amministrazione di provenienza.

Le linee guida indicate nella proposta del gruppo istruttorio di cui alla nota del 15.12.1999, in atti, e concretamente applicate nell’attribuzione dei livelli retributivi al personale utilmente collocato nella graduatoria e proveniente dal Ministero delle Comunicazioni, come già peraltro avvenuto anche per il personale proveniente dall’ex Ufficio del garante per la radiodiffusione e l’editoria, hanno previsto un sistema di determinazione del trattamento retributivo articolato che tiene conto, per un verso, della votazione conseguita in esito alle prove di selezione, e per altro verso della qualifica di appartenenza presso l’Amministrazione di provenienza (a seconda che si tratti di qualifica inferiore o di qualifica equivalente a quella rivestita presso l’Autorità) e della rilevanza dell’attività e dei compiti svolti presso il Ministero delle Comunicazioni ai fini dell’esercizio delle funzioni e competenze della neo istituita Autorità.

Il sistema appare nel complesso immune dalle censure di illogicità ed irragionevolezza spiegate con il gravame, e risponde alla prospettiva teleologica della valorizzazione di un criterio meritocratico; ove, l’approccio sostanziale perseguito non si limita all’apprezzamento delle votazioni conseguite in esito alle prove selettive – pure assolutamente rilevanti anche ai fini della determinazione del trattamento retributivo – ma si estende alla considerazione di profili di professionalità e idoneità alle nuove mansioni logicamente correlati alle qualifiche già rivestite e alle attività espletate presso l’Amministrazione di provenienza.

La differenza fra il trattamento retributivo attribuito al ricorrente, rispetto a quello della dr.ssa Perri, benché collocata quest’ultima in posizione di graduatoria potiore rispetto a quella da lui ricoperta, trova così giustificazione nel fatto che mentre il dr. Maurizi rivestiva presso l’Amministrazione di provenienza la qualifica di operatore amministrativo contabile, la dr.ssa Perri era già in possesso della qualifica apicale di direttore amministrativo, e non può quindi costituire sintomo di eccesso di potere per disparità di trattamento.

E la mancata corrispondenza fra posizione di graduatoria e livello retributivo assegnato non è elemento di per sè implicante profili di illegittimità, considerato che la selezione in parola non era finalizzata alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego ma dava attuazione a norme speciali per la selezione del personale della neoistituita Autorità, attraverso il ricorso a personale già inquadrato nei ruoli del Ministero della Comunicazione.

Il fatto poi che in seno alle prove di selezione siano state apprezzate, anche ai fini dell’attribuzione della votazione finale, il titolo di studio, la professionalità conseguita e l’esperienza maturata nell’attività pregressa in relazione alla qualifica di candidatura, e che quindi la posizione rivestita in seno alla graduatoria sia frutto di un giudizio complessivo sui requisiti di professionalità e di carriera, non esclude, sul piano della logicità e della ragionevolezza, che detto giudizio complessivo non possa concorrere con l’ulteriore apprezzamento di profili riguardanti la carriera pregressa (qualifica già rivestita e mansioni espletate), nell’ambito di una ponderazione generale maggiormente articolata che appare necessaria ai fini della determinazione di un trattamento retributivo coerente con l’intero sviluppo della carriera del dipendente.

Nè gli atti impugnati possono essere ritenuti illegittimi per il fatto che i criteri di valutazione siano stati recepiti in una determinazione successiva alla data di immissione in servizio del ricorrente, considerato che alla selezione de qua sono stati applicati in maniera trasparente ed univoca i criteri già predeterminati nelle linee guida indicate nella proposta del gruppo istruttorio di cui alla nota del 15.12.1999.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

Sussistono comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti in ragione della natura della controversia attinente il rapporto di impiego.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *