Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-05-2011) 05-07-2011, n. 26171

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

O.F., cittadina (OMISSIS), è stata chiamata a rispondere davanti al Tribunale di Pistoia dei seguenti delitti:

capo A)- del delitto di all’art. 81 c.p., e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e 5, perchè organizzava e favoriva l’ingresso in Italia della cittadina nigeriana O.I. e ne favoriva la permanenza nel territorio dello Stato, consentendole di dimorare in un’abitazione di (OMISSIS);

capo B)- del delitto di cui all’art. 600 bis c.p., perchè induceva alla prostituzione O.I., minore degli anni 18, reclutandola in (OMISSIS) e conducendola in Italia ove ne favoriva e sfruttava il meretricio con la minaccia di un rito Voo-doo prima della partenza dalla (OMISSIS) e in seguito con la minaccia consistita in percosse reiterate;

capo C)- del delitto di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3 n. 8, art. 4, n. 7, perchè, con le modalità di cui al capo B), favoriva e sfruttava la prostituzione della cittadina (OMISSIS) E., che coabitava con O.I.;

delitti commessi in (OMISSIS);

capo D)- del delitto di cui all’art. 367 c.p., perchè, con denuncia presentata il 10.12.2001 al personale della Squadra Mobile di Pistoia, affermava falsamente essere avvenuti i delitti di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione e di attività diretta a favorire l’immigrazione clandestina commessi in suo danno da tale Ek., cittadina (OMISSIS) non identificata.

Il Tribunale di Pistoia, con sentenza in data 10.11.2006, esclusa la fattispecie di cui all’art. 600 bis c.p. e riqualificati i delitti di cui ai primi tre capi nel delitto continuato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 12, comma 3, seconda ipotesi, e L. n. 75 del 1958, art. 3, e art. 4, nn. 1 e 7, unito detto delitto dal vincolo della continuazione con quello di cui al capo D), condannava l’imputata, previo riconoscimento delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti, alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.

A seguito di impugnazione della sentenza da parte dell’imputata, la Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 23.2.2009, assolveva O.F. dal delitto di cui al capo D) perchè il fatto non sussiste e rideterminava la pena, in ordine al delitto continuato di cui alla D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 12, comma 3, seconda ipotesi, e L. n. 75 del 1958, art. 3, e art. 4, nn. 1 e 7, in anni 2 e mesi sei di reclusione (pena base per il delitto di sfruttamento della prostituzione, ritenuto il reato più grave, anni 3 di reclusione, ridotta ad anni 2 per effetto delle attenuanti generiche, aumentata di mesi 6 ex art. 81 c.p.).

La Corte distrettuale riteneva sostanzialmente attendibile la testimonianza di O.I., raccolta in incidente probatorio, anche perchè riscontrata nei punti più significativi dalle dichiarazioni di N.I. e J.S., anch’esse raccolte in incidente probatorio.

Dopo aver preso in esame i motivi di appello, riteneva non rilevanti o insussistenti le incongruenze denunciate dalla difesa, interne alle singole testimonianze o tra le stesse.

Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza il difensore dell’imputata, chiedendone l’annullamento per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente, dopo aver riportato nel ricorso interamente i motivi di appello che aveva presentato avverso la sentenza di primo grado, ha sostenuto che le circostanze riferite da O.I., N.I. e J.S. apparivano, oltre che contraddittorie, anche incredibili e stereotipate, e che la Corte di appello non aveva operato un confronto tra le dichiarazioni della parte lesa e quelle delle predette testi, omettendo così di rilevare che queste ultime non riscontravano quanto affermato dalla parte lesa.

Si è poi lamentato della motivazione generica con la quale il secondo Giudice aveva liquidato le singole incongruenze e discordanze messe in luce nell’atto di appello.

Infine, ha denunciato che nella sentenza impugnata non era stato neppure descritto il fatto imputato all’appellante, e in particolare in quali modi la stessa avrebbe favorito l’ingresso in Italia della O., al fine di farle esercitare la prostituzione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha preso in esame, seppure con motivazione succinta, i motivi di doglianza contenuti nell’atto di appello, dando conto delle ragioni per le quali doveva essere ritenuta sostanzialmente attendibile la testimonianza di O.I., tra l’altro riscontrata nei punti più significativi dalle dichiarazioni rese in incidente probatorio da N.I. e J.S..

La motivazione della Corte distrettuale risulta immune da vizi logico giuridici e con la stessa è stata data risposta alle numerose contestazioni contenute nei motivi di appello, con riguardo alla credibilità delle predette testimonianze, accorpando dette contestazioni nei punti essenziali e precisando che le contraddizioni rilevate – quando non erano attribuibili ad equivoci interpretativi – erano spiegabili con l’imprecisione dei ricordi delle testimoni circa tempi e luoghi, imprecisione giustificata dallo scarso rilievo di quegli elementi per le stesse testi nel momento in cui li avevano percepiti.

Appare priva di fondamento anche la denunciata carenza di motivazione della sentenza per il fatto che non erano stati descritti i fatti imputati all’appellante, e in particolare in quali modi la stessa avrebbe favorito l’ingresso in Italia della O. al fine di farle esercitare la prostituzione.

La motivazione della sentenza di secondo grado deve essere integrata con la motivazione della sentenza del primo giudice, e nel caso in esame nella sentenza del Tribunale di Pistoia sono state descritte le modalità di commissione dei reati per i quali l’imputata è stata condannata.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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