Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 05-07-2011, n. 26218

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 gennaio 2008 il Tribunale di Latina-sezione distaccata di Gaeta dichiarava C.B. colpevole del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in danno di G. G. e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili e al risarcimento dei danni nei limiti del grado di corresponsabilità riconosciuto in solido con il responsabile civile in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale per complessivi Euro 20.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili.

Al C. era stato contestato il reato di cui all’art. 589 per avere, alla guida della sua autovettura, in (OMISSIS), per colpa generica e per inosservanza delle norme del Codice della Strada, in particolare, non moderando la velocità e superando il limite stabilito di 50 Km/h, cagionato il decesso di G. F., che stava guidando la sua autovettura, con cui il C. veniva in collisione.

Avverso la decisione del Tribunale di Latina-Sezione distaccata di Gaeta hanno proposto appello sia l’imputato che le parti civili. La Corte di Appello di Roma in data 9.04.2009, con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l’imputato e le parti civili in solido al pagamento delle spese del giudizio di appello.

Avverso la predetta sentenza C.B., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.

Motivi della decisione

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

Motivazione mancante ed illogica ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Osservava il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente carente nella parte in cui omette di indicare le ragioni per cui non è stata indicata l’estinzione del reato per prescrizione, pur essendo stata tale richiesta espressamente formulata nell’atto di appello. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe poi illogica nella parte relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva, richiesta nell’atto di appello in quanto, da una parte, ha sancito la sussistenza del concorso di colpa della vittima nella misura del 70%, ritenendo solo il 30% in capo all’imputato, dall’altra non ha valutato che, proprio in considerazione di ciò, la colpa dell’odierno ricorrente era di minimo grado e che quindi trovava piena giustificazione la richiesta sostituzione della pena detentiva, richiesta che invece era stata rigettata sulla base del grado della colpa.

Osserva preliminarmente la Corte che, con riferimento al reato contestato al ricorrente, commesso in data (OMISSIS), risulta decorso alla data del 5.05.2009, successivamente quindi alla sentenza di appello che è datata 9.04.2009, tenuto conto altresì dei periodi di sospensione, il termine di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei.

Tanto premesso si osserva che non emergono elementi che rendano evidente che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

Perchè possa applicarsi infatti la norma di cui all’art. 129 cpv. c.p.p., che impone il proscioglimento nel merito in presenza di una causa di estinzione del reato, è necessario che risulti evidente dagli atti processuali la prova dell’insussistenza del fatto, o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato. Il sindacato della Corte di Cassazione, infatti, in presenza di una causa estintiva del reato, deve limitarsi ad accertare se una delle ipotesi di cui all’art. 129 cpv. c.p.p. ricorra in maniera evidente in base alla situazione di fatto risultante dalla stessa sentenza impugnata, senza che possa estendersi ad una critica del materiale probatorio acquisito al processo, ciò implicando indagini e valutazioni di fatto che esulano dai compiti costituzionali della Corte.

"In tema di declaratoria di causa di non punibilità nel merito, rispetto a causa estintiva del reato, il concetto di "evidenza" presuppone la manifestazione di una verità processuale cosi chiara, manifesta ed obiettiva, che ogni manifestazione appaia superflua, concretizzandosi, cosi, in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato" (Cass. Sez. 4 sent. N. 12724 del 28.10.1988).

Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa, non può certo dirsi che risulti evidente l’esistenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cpv. c.p.p. nei confronti di C.B..

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Le statuizioni civili devono essere invece confermate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato addebitato è estinto per intervenuta prescrizione.

Conferma le già rese statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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