T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-07-2011, n. 6003 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante, premesso che in data 12.11.2009, l’Inps – sede di Firenze, elevava nei confronti della Società S.D.M. s.r.l. un verbale di accertamento con cui contestava alla Società la genuinità di un contratto di appalto di movimentazione merci sottoscritto con la Società Consortile Aurora, quantificando in euro 26.199,00 le somme dovute a titolo di contributi e sanzioni derivanti dalle accertate violazioni e notificava alla ricorrente una copia del predetto verbale in qualità di obbligato solidale in forza del contratto di appalto stipulato con la S.D.M. ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003;

Conseguentemente, l’istante formulava domanda di accesso agli atti ispettivi con particolare riferimento agli atti, documenti e verbali delle dichiarazioni assunte durante agli accessi ispettivi, conclusisi con il verbale di accertamento del 12.11.2009, previamente espunti delle generalità dei dichiaranti, senza ottenere alcuna risposta da parte dell’INPS. Pertanto, la Società censurava il silenzio per violazione dell’art. 24, l. n. 241 del 1990, nonché per eccesso di potere per errato bilanciamento nel caso concreto tra le esigenze di difesa giudiziale e quelle di tutela della riservatezza alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa e deduceva l’illegittimità delle norme regolamentari poste a fondamento del provvedimento impugnato.

L’amministrazione e il sig. Mario Garatti non si costituivano.

2. Nel merito, il ricorso è fondato, alla luce del recente orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Sezione VI, sentenza n. 9102 del 16 dicembre 2010), cui questa Sezione ha inteso aderire, in relazione ad una fattispecie analoga a quella ora all’esame – che ha precisato che l’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge stessa (art. 24 L. n. 241 del 1990; art. 8 D.P.R. n. 352 del 1992 e art. 4 D.L.vo n. 39 del 1997), casi che non ricorrono nel caso in esame nel quale non è stato ravvisato alcun segreto epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale ovvero commerciale riguardante la vita privata e la riservatezza dei lavoratori suddetti.

Ciò posto, non emergono motivi rilevanti che inducano il Collegio a discostarsi da giurisprudenza consolidata, e da ultimo confermata dalle sentenza innanzi richiamata, in tema di diniego di accesso opposto dall’Amministrazione sulla base di norme (nel caso di specie l’art. 17, comma 2, del regolamento dell’I.N.P.S. n. 1951 del 1994) che precludono l’accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l’accesso. In tali ipotesi, le finalità che sostengono tale tipo di disposizioni preclusive – fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all’esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro – recedono a fronte dell’esigenza contrapposta di tutela della "difesa" dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita "comunque" dall’art. 24, settimo comma, L. n. 241 del 1990 (tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003 n. 1923; 3 maggio 2002 n. 2366 e 26 gennaio 1999 n. 59).

Va rilevato, infine, che la prevalenza del diritto di difesa, in proiezione giurisdizionale, dei propri interessi giuridicamente rilevanti non necessita, nel caso, di specificazione ulteriore delle concrete esigenze di difesa perseguite, essendo tale specificazione sufficientemente contenuta nell’allegazione, a base della richiesta di accesso effettivamente inoltrata, che la conoscenza delle dichiarazioni è necessaria per approntare la difesa in sede di azione di accertamento della legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

L’accoglimento del ricorso nella parte volta ad ottenere copia della documentazione oggetto del’istanza comporta l’obbligo dell’I.N.P.S. di rilasciare i documenti richiesti entro venti giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina l’esibizione dei documenti richiesti nei termini di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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