Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2011) 05-07-2011, n. 26161

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.M. ricorre ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza n. 32448/10, con cui la 2A sezione della Corte di Cassazione, in data 2.7.2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui presentato contro la sentenza 795/2002 della Corte d’appello di Perugia.

2. Il ricorrente deduce come errore idoneo a legittimare il ricorso di cui all’art. 625-bis c.p.p. "l’erronea percezione delle risultanze processuali in ordine al legittimo impedimento del difensore e all’assunzione di una prova decisiva".

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Nella motivazione della sentenza impugnata, si legge che il "non breve periodo dall’insorgenza della malattia del difensore e l’udienza di comparizione, in difetto di elementi specifici, non consente di ritenere che il difensore non fu in grado di avvertire comunque il ricorrente del suo impedimento".

Rileva il Collegio che ciò che il ricorrente qualifica come "grossolano errore" costituisce, invece, una valutazione della Corte, la cui fondatezza o meno non è possibile esaminare in questa sede.

La stessa conclusione deve adottarsi in ordine alla ritenuta irrilevanza del testimone C.E., che il ricorrente censura e qualifica come pretesa "erronea percezione delle risultanze processuali in ordine all’assunzione di una prova decisiva". Ciò che si denuncia, in realtà, non è un errore di fatto, ossia un’errata percezione, quanto piuttosto un travisamento di dati processuali e un conseguente errore logico di valutazione, ciò che non rientra nella categoria coperta dall’istituto introdotto dall’art. 625-bis c.p.p..

2. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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