T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-07-2011, n. 5991Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 16 giugno 2011 e depositato il successivo 22 giugno, il ricorrente impugna l’atto specificato in epigrafe, con cui è stato determinato di ricercare all’esterno dell’Amministrazione regionale il soggetto cui conferire l’incarico di Dirigente dell’Area "Programmazione della Rete Ospedaliera (pubblica, privata e policlinici universitari e Ricerca".

Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza, secondo cui la procedura de qua non può farsi rientrare nella figura del concorso per l’assunzione al pubblico impiego, poiché si è al di fuori di una procedura concorsuale tipica, di cui il co. 4° dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, trovando applicazione, nella specie, il comma 1 del citato art. 63.

Nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali, infatti, la scelta del sanitario è effettuata all’interno di una rosa individuata dalla commissione prevista dalla norma, la quale non opera una valutazione comparativa e non redige una graduatoria di merito, ma esprime esclusivamente un giudizio di idoneità. In altri termini manca, nella procedura di affidamento dell’incarico in questione, una valutazione dei candidati sotto il profilo della maggiore o minore idoneità all’esercizio delle funzioni da assegnare, che è il connotato tipico della procedura concorsuale.

L’incarico, quindi, viene conferito sulla base di una scelta di carattere fiduciario, affidata alla responsabilità del direttore generale, senza che la legge indichi i criteri da seguire, onde è da escludere che l’atto costituisca esercizio di attività amministrativa in senso pubblicistico, rientrando piuttosto in una scelta riconducibile alla espressione di attività privatistica (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 3.10.2000, n. 1778; T.A.R. Liguria, Sez. II, 30.11.1999, n. 680; T.A.R. Molise, 25.11.1999, n. 496; T.A.R. Lombardia, Brescia, ord. 25.2.2000, n. 115).

Ne consegue che la giurisdizione sulla vertenza in esame esula dalle attribuzioni del giudice amministrativo, appartenendo alla sfera demandata al giudice ordinario.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. Amm

Compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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