Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2011) 05-07-2011, n. 26152

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza 25 gennaio 2005, all’esito di rito abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Chiavari condannò M.F. ed P.E., agenti di polizia municipale del Comune di Rapallo, con le circostanze attenuanti generiche e il vincolo della continuazione, alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione ciascuno, con interdizione per un pari periodo dai pubblici uffici, per i seguenti reati:

A) concorso in abuso d’ufficio ( artt. 110 e 323 cod. pen.) perchè, il 14 maggio 2003, in qualità di agenti della Polizia municipale del Comune di Rapallo e in violazione dei loro doveri, intenzionalmente arrecavano un ingiusto danno a B.B., cittadino senegalese regolarmente soggiornante in Italia, a cui – dopo averlo costretto a seguirli nel Comando di Polizia municipale e avergli rivolto l’accusa di conoscere gli autori del danneggiamento dell’autovettura privata del M. – trattenevano il permesso di soggiorno, subordinandone la restituzione, con minaccia di arresto, se non avesse provveduto al pagamento della somma di cento Euro in favore del M.;

B) concorso in concussione ( artt. 110 e 317 cod. pen.) perchè, con tale condotta, costringevano il B. a versare loro la somma di cento Euro, ciò che avvenne il giorno successivo, fuori dal Comando di polizia municipale, come risulta dalle annotazioni degli agenti di Polizia di Stato che, preavvertiti dal B., avevano predisposto un servizio di appostamento.

2. In parziale accoglimento dell’impugnazione degli imputati, la Corte d’appello di Genova, con la decisione sopra indicata, ha ritenuto l’insussistenza del reato di abuso d’ufficio ed ha ridotto a un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione la pena inflitta per il delitto di concussione.

3. Ricorrono per cassazione gli imputati, con separati ma identici ricorsi, deducendo la nullità della sentenza:

– ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), "per manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza in punto credibilità della versione della parte offesa e non credibilità della versione degli imputati";

– ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), "per erronea applicazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2, che prevede l’assoluzione anche per il caso di contraddittorietà delle prove a carico e a discarico".

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Non sussiste nè l’erronea applicazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2 nè la dedotta illogicità della sentenza in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e dai due imputati, operata dai giudici alla luce delle annotazioni degli agenti di polizia giudiziaria che assistettero alla parte finale dell’episodio descritto nel capo B) dell’imputazione, quando il B. consegnò le banconote ai vigili urbani, fuori dall’ufficio di polizia municipale.

Le diversa versione offerta dagli imputati per spiegare il motivo per cui uscirono dal loro ufficio dietro il B. (secondo quanto è scritto in ricorso, "lo seguirono all’esterno: perchè insistevano affinchè dicesse loro che era l’autore del danneggiamento") è stata presa in considerazione dalla Corte d’appello e motivatamente disattesa, sulla base:

– del possesso delle banconote (precedentemente fotocopiate dagli inquirenti) da parte degli imputati, banconote ricevute fuori dall’ufficio di polizia municipale, in un vicolo appartato per sottrarsi alla visibilità;

– della mancanza di ogni ragione, diversa dalla richiesta concussiva dei due vigili urbani, che poteva ragionevolmente indurre il B. a offrire la somma di danaro;

– della coerenza e precisione delle dichiarazioni della parte offesa.

3. Non sussiste neppure la contraddizione denunciata dai ricorrenti tra l’assoluzione dal reato di abuso di ufficio e la condanna per il delitto di concussione. L’assoluzione dal reato previsto dall’art. 323 cod. pen. è stata fondata sulla mancata contestazione di specifiche norme di legge o di regolamento anzichè di norme genericamente strumentali alla regolarità dell’azione amministrativa, e non già sull’insussistenza del fatto descritto nel capo d’imputazione sub A), che è risultato confermato dalla sentenza impugnata.

La ritenuta insussistenza del delitto di abuso d’ufficio per "ragioni tecniche" non contrasta in alcun modo con l’affermazione di responsabilità per il reato di concussione (che comprende perciò anche i fatti descritti nel capo sub A), per avere costretto il B. al versamento della somma di denaro per evitare che i vigili urbani potessero realizzare azioni abusive e ritorsive nei suoi confronti, in relazione al permesso di soggiorno, di cui avevano estratto copia.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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