T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-07-2011, n. 5989 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 9 giugno 2011 e depositato il successivo 10 giugno, il ricorrente impugna l’atto specificato in epigrafe, con cui viene disposta la sua esclusione dall’Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa nella disciplina di Cardiochirurgia.

Va condivisa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri.

Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza, secondo cui la procedura de qua non può farsi rientrare nella figura del concorso per l’assunzione al pubblico impiego, poiché si è al di fuori di una procedura concorsuale tipica, di cui il co. 4° dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali, infatti, la scelta del sanitario è effettuata all’interno di una rosa individuata dalla commissione prevista dalla norma, la quale non opera una valutazione comparativa e non redige una graduatoria di merito, ma esprime esclusivamente un giudizio di idoneità. In altri termini manca, nella procedura di affidamento dell’incarico in questione, una valutazione dei candidati sotto il profilo della maggiore o minore idoneità all’esercizio delle funzioni da assegnare, che è il connotato tipico della procedura concorsuale.

L’incarico, quindi, viene conferito sulla base di una scelta di carattere fiduciario, affidata alla responsabilità del direttore generale, senza che la legge indichi i criteri da seguire, onde è da escludere che l’atto costituisca esercizio di attività amministrativa in senso pubblicistico, rientrando piuttosto in una scelta riconducibile alla espressione di attività privatistica (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 3.10.2000, n. 1778; T.A.R. Liguria, Sez. II, 30.11.1999, n. 680; T.A.R. Molise, 25.11.1999, n. 496; T.A.R. Lombardia, Brescia, ord. 25.2.2000, n. 115).

Tale conclusione si estende, naturalmente, alla fase iniziale della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva in argomento.

Ne consegue che la giurisdizione sulla vertenza in esame esula dalle attribuzioni del giudice amministrativo, appartenendo alla sfera demandata al giudice ordinario.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. Amm

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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