Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 05-07-2011, n. 26217 Circolazione stradale colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 14.12.2009, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Pisa del 16.5.2008, che aveva affermato la penale responsabilità di D’.

G. e D.A., per aver cagionato colposamente, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in cooperazione tra loro, il decesso di I.S.; il Collegio, ritenute per entrambi gli imputati le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminava le pene inflitte, ne disponeva la sostituzione con le corrispondenti pene pecuniarie, ex L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 ed eliminava il beneficio della sospensione condizionale.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione D.A., a mezzo del difensore.

Con il primo motivo, la parte deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata circa l’individuazione delle regole cautelari che si assumono violate e pure con riferimento alla attribuibilità di detta inosservanza all’imputato. Con riguardo alla velocità di marcia, il ricorrente assume che venendo in rilievo norme cautelari c.d. elastiche, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare tutte le circostanze del caso concreto. Sul punto la parte evidenzia che D. procedeva ad una velocità osservante del limite prescritto; e che la pioggia non era intensa. Il ricorrente contesta che la velocità di marcia non fosse adeguata rispetto al campo visivo a disposizione del guidatore. La parte sottolinea che l’ostacolo che D. ebbe a trovarsi di fronte non risultava in alcun modo prevedibile: osserva che D. si trovò davanti una vettura ferma, posta perpendicolarmente rispetto all’asse della strada. Sul punto la parte richiama la deposizione del teste escusso in dibattimento e rileva che l’ostacolo non era prevedibile, tenuto anche conto della rapidità con la quale gli eventi si susseguirono. Il ricorrente considera, poi, che dal momento in cui D. avvistò le luci al momento dell’impatto trascorse uno spazio di tempo insufficiente ad arrestare il veicolo, di talchè anche se il conducente avesse immediatamente azionato i freni, anzichè modificare la direzione di marcia, l’evento si sarebbe verificato ugualmente. Conclusivamente sul punto, la parte ritiene non esigibile una diversa condotta di emergenza, a fronte della situazione di pericolo da altri creata.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della mancata concessione del beneficio della non menzione, ritualmente chiesto con l’atto di appello.

Motivi della decisione

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

3.1 La Corte di Appello, nel procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro che occupa, ha rilevato che l’atto iniziale della dinamica del sinistro verificatosi il (OMISSIS) sull’autostrada (OMISSIS) fu costituito dall’urto verificatosi tra l’autovettura Rover condotta da D’.Ge. e la Fiat Punto che la precedeva; che per effetto di tale collisione la Rover si posizionò trasversalmente rispetto alla carreggiata autostradale;

che dopo poco, la predetta auto venne tamponata dalla Peugeot condotta da D.A.; e che in conseguenza di quest’ultimo urto, I.S., trasportata a bordo della Rover, riportò gravi lesioni con esito letale.

La Corte territoriale ha osservato che la Rover, o causa del primo tamponamento, andò a collidere contro il new jersey centrale, ruotò in testacoda e fermò la propria corsa ponendosi a cavallo della linea di mezzeria; e che in tale posizione, venne quindi attinta sul lato destro dalla Peugeot condotta dal D..

Con specifico riferimento alla posizione dell’imputato D., che oggi viene in rilievo, la Corte territoriale ha rilevato che anche la condotta di guida posta in essere dal predetto conducente non risultava immune da censure, sia pure di minore gravità, rispetto al coimputato D’.. La Corte di Appello ha evidenziato che la velocità tenuta dal D. prima dell’impatto (95 Km/h) ed al momento dell’impatto (82 Km/h) era al di sotto del limite fissato per la circolazione sulla autostrade in caso di precipitazioni atmosferiche. Ciò nonostante, il Collegio ha escluso che il comportamento possa qualificarsi come "assolutamente prudenziale":

ciò in quanto lo spazio di arresto in relazione alla velocità oscillante tra i 95 ed i 100 chilometri orari è di circa centro metri e quindi molto superiore al campo visivo che era a disposizione dell’imputato al momento del fatto, calcolato fra i 45 e i 50 metri.

La Corte di Appello ha pure osservato che la velocità tenuta dal D., in considerazione delle specifiche circostanze del caso (pioggia In corso, strada bagnata, ora notturna e assenza di illuminazione), benchè inferiore al limite di 110 Km/h, non era conforme al disposto di cui all’art. 141 C.d.S., comma 2.

La Corte territoriale ha considerato che l’ubicazione della traccia di frenata lasciata dalla Peugeot sull’asfalto evidenziava che D. – sino al momento in cui azionò il sistema frenante – viaggiava nei pressi della linea di mezzeria; da ciò il Collegio ha ricavato che il conducente, dopo aver notato la presenza di una situazione anomala (lo stesso imputato aveva infatti dichiarato di avere visto dei lampi luminosi) non ridusse immediatamente la velocità ma sì limitò a tenersi al centro della strada. La Corte territoriale ha rilavato, pertanto, che D., nel momento in cui comparvero i lampi luminosi, indicativi di una situazione di pericolo, si limitò a modificare la traiettoria della marcia senza procedere alla immediata riduzione della velocità; ed il Collegio ha considerato che, nel descritto contesto, non risultava allora imprevedibile la presenza di ostacoli sulla carreggiata; e che il prevenuto aveva colposamente omesso di arrestare tempestivamente il veicolo, in violazione dell’art. 141 C.d.S., comma 2.

Ebbene, il richiamato percorso argomentativo, afferente all’apprezzamento dei profili di ascrivibilità colposa della condotta, sviluppato dal giudici di merito sulla base delle risultanze istruttorie, appare Intrinsecamente coerente e privo di fratture logiche, sindacabili in questa sede di legittimità. La Corte di Appello, infatti, ha effettuato una valutazone sulla prevedibilità ed evitabilità – in concreto – dell’evento, del tutto conforme all’orientamento interpretativo indicato dalla Suprema Corte in tema di colpa specifica, in relazione alle norme cautelari c.d. elastiche; norme, cioè, che consentono di qualificare un comportamento colposo proprio sulla base delle circostanze contingenti (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 37606 del 6.07.2007, dep. 12.10.2007, Rv. 237050). Le effettuate valutazioni, in ordine alla velocità di marcia rispetto al concreto campo visivo a disposizione del guidatore, come pure in relazione all’omesso immediato arresto del veicolo, a fronte dell’avvistamento dell’ostacolo, risultano pertanto immuni dalle dedotte censure.

4. Con il secondo motivo di ricorso la parte deduce l’omessa motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione.

Il motivo è fondato.

Invero, l’imputato D., nell’atto di appello, aveva chiesto il beneficio della non menzione, di talchè la mancata concessione della non menzione della condanna risulta deducibile con il ricorso per cassazione (vedi Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43125 del 29.10.2008, dep. 18.11.2008, Rv. 241370). Ciò premesso, si osserva che la sentenza oggi impugnata omette ogni riferimento sul punto; e questa Suprema Corte ha chiarito che integra un difetto assoluto di motivazione della sentenza l’omessa pronuncia del giudice d’appello sulla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, quando nell’atto di impugnazione sia stata esplicitamente richiesta una verifica in ordine all’applicabilità dei predetti benefici (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 47913 del 09/12/2009, dep. 15/12/2009, Rv. 245493). Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla negata non menzione, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla negata non menzione e rinvia al Tribunale di Pisa per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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