T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 07-07-2011, n. 1838 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento della USL di Lodi, con cui è stata negata alla loro figlia minore Dafne l’autorizzazione a sottoporsi all’estero a trattamento chirurgico a carico del servizio sanitario nazionale, nonché l’accertamento del diritto al rimborso delle spese mediche comunque sostenute, quantificate in Euro 177.146,89, con la condanna al pagamento di tale somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

I ricorrenti espongono che Dafne avrebbe potuto essere trattata chirurgicamente solo presso il centro di altissima specializzazione NYU Medical Center negli USA, con la garanzia che, a seguito dell’intervento, non solo ella sarebbe guarita dalla forma epilettica di tuberosclerosi da cui era affetta, ma non sarebbe insorta l’emiparesi prospettata dai medici dell’ospedale di Niguarda.

Tuttavia, la ASL ha respinto la domanda di autorizzazione, sulla base del parere rilasciato dal Centro regionale di riferimento dell’ospedale Besta di Milano, secondo il quale l’intervento avrebbe invece potuto essere eseguito con altrettanta efficacia in Italia, presso il centro Munari del Niguarda.

Si sono costituite la Regione Lombardia e la USL di Lodi, chiedendo la reiezione del ricorso: la Regione Lombardia ha altresì eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, posto che il provvedimento impugnato proviene dalla USL, e ad essa va imputato giuridicamente, e comunque il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, a favore del giudice ordinario.

A propria volta, la USL ha rilevato la "inammissibilità" della domanda di accertamento e condanna, in quanto vertente sul diritto soggettivo patrimoniale.

In via preliminare, il Collegio deve risolvere il punto controverso in tema di giurisdizione.

Pur dovendosi dare atto dell’ampiezza della motivazione con cui altra Sezione di questo Tribunale ha di recente affermato (Sez. III, n. 351/11) che il diniego dell’autorizzazione prevista dall’art. 3 della L. n. 585 del 1985 e regolamentato dal D.M. 3/11/89 e successive modificazioni, incidendo su di una posizione valutabile secondo discrezionalità tecnica dall’Amministrazione, impatta sull’interesse legittimo, e viene perciò conosciuto dal giudice amministrativo, tuttavia il Collegio osserva che una statuizione contraria è stata assunta dalle S.U. della Corte di Cassazione (sentenza n. 2867/09), cui spetta per dettato costituzionale il compito di regolare la giurisdizione, ed alla quale il Collegio intende per tale motivo uniformarsi.

In effetti, va riconosciuto che a fondamento della propria pretesa a godere di cure mediche all’estero parte ricorrente pone il diritto fondamentale alla salute di cui all’art. 32 Cost., che, per oramai costante giurisprudenza, non è suscettibile di affievolirsi in interesse legittimo innanzi all’esercizio di un potere amministrativo.

Nel caso di specie, poi, si tratta di decidere se tale diritto sussista, o no, alla luce delle condizioni di esercizio poste dal legislatore, che non lasciano spazio a forme di discrezionalità amministrativa nella composizione degli interessi in gioco.

Per tali ragioni, le domande proposte in causa vanno conosciute dal giudice ordinario (così anche S.U. Cass. n. 5402/07), innanzi al quale le parti vanno rimesse (art. 11 c.p.a.), ai fini dell’eventuale riassunzione del processo entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Nel peculiare caso di specie, segnato da contrasti tra plessi giurisdizionali in ordine alla giurisdizione, le spese vanno compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara il proprio difetto di giurisdizione, a favore del giudice ordinario.

Assegna ai ricorrenti il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti all’A.G.O.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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