Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 05-07-2011, n. 26168 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, quale giudice della esecuzione, con ordinanza del 21/1/2010, ha rigettato la istanza, avanzata da B.E., di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con sentenza del 30/3/2001 dello stesso Tribunale, e della conseguente ingiunzione a demolire, adottata dal p.m. presso il Tribunale di Torre Annunziata del 7/10/08.

Propone ricorso per cassazione la interessata personalmente, con i seguenti motivi: – a sostegno del rigetto della istanza avanzata dalla B. il giudice della esecuzione ha adottato una argomentazione apodittica, in difetto di un approfondito esame della documentazione inoltrata in atti, prescindendo da ogni indagine in ordine alle argomentazioni difensive proposte, in particolare attinenti alla domanda di condono inoltrata, nonchè alla delibera, adottata dal Comune di Santa Maria la Carità di sospendere l’esame delle istanze di condono in attesa che venisse risolta la problematica relativa alla sussistenza o meno in territorio samaritano di vincolo paesaggistico.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La ordinanza impugnata si rivela sorretta da una argomentazione motivazionale logica e corretta.

Si osserva che secondo l’orientamento di questa Corte in tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, in presenza di una istanza di condono o di sanatoria, successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice della esecuzione, investito della questione, è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e tempi della definizione della procedura e, in particolare, deve accertare il possibile risultato della istanza, nonchè la sussistenza o meno di cause ostative all’accoglimento di essa, senza essere tenuto ad attendere sine die la eventuale definizione dell’iter amministrativo, in particolare nei casi in cui sia riscontrabile, ictu oculi, la non sanabilità dell’abuso.

In altri termini l’ordine di demolizione può essere sospeso o revocato esclusivamente se risulta incompatibile con atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali resi dalla autorità competente, conferenti all’immobile altra destinazione o sananti l’abuso realizzato; in particolare la sospensione può essere adottata eccezionalmente quando sia concretamente prevedibile e probabile la emissione, entro breve termine, di atti amministrativi che si pongano in insanabile contrasto con l’ordine in questione (Cass. 26/9/07, n. 38997; Cass. 10/4/08, n. 15210).

Per le stesse ragioni non può considerarsi fondato il rilievo attinente alla esistenza o meno del vincolo paesaggistico in territorio samaritano, questione sulla quale dovrebbe pronunciarsi il Comune di Santa Maria la Carità, visto che la commissione ad hoc costituita, sin dal 2008, non si è ancora pronunciata, nè può stabilirsi o prevedersi se e quando toglierà il predetto vincolo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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