Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-11-2011, n. 24639 Territorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando Euro 3.100 per ciascuno per anni sei e mesi due di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR del Lazio dal 12.1.1999 e ancora pendente alla data di proposizione della domanda (4.3.2008).

Resiste l’Amministrazione con controricorso e propone ricorso incidentale.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

I ricorsi debbono essere riuniti in quanto proposti nei confronti dello stesso decreto.

Deve essere esaminato preliminarmente il ricorso incidentale con il quale si deduce violazione di legge per avere erroneamente rigettato la Corte d’appello l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito.

L’eccezione è fondata in quanto il giudizio presupposto è stato iniziato avanti al TAR del Lazio ed è principio già affermato quello secondo cui "il criterio di collegamento stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 3 comma 1, secondo cui la domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte d’appello individuata ai sensi dell’art. 11 c.p.p., trova applicazione anche in relazione ai processi svoltisi davanti al giudice amministrativo, assumendo a tal fine rilievo la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato" (Cassazione civile, sez. un., 16/03/2010, n. 6307).

Ne consegue che la competenza per territorio appartiene alla Corte d’appello di Perugia.

L’accoglimento del ricorso incidentale comporta l’assorbimento di quello principale.

Il decreto impugnato deve dunque essere cassato e dichiarata la competenza della Corte d’appello di Perugia.

Le spese possono essere compensate in considerazione dell’epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello incidentale, dichiara assorbito quello principale; cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e dichiara la competenza per territorio della Corte d’appello di Perugia; compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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