Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 05-07-2011, n. 26148 Concorso di circostanze eterogeneo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Verbania con sentenza del 29.6.20110 applicava a G.P. la pena di mesi due e giorni 20 di reclusione per il reato di danneggiamento. Nel calcolo della pena veniva determinata la pena base, poi veniva aumentata di un terzo la detta pena per la contestata recidiva e successivamente la stessa veniva ridotta ex art. 62 c.p., n. 6 a quella finale prima indicata.

Ricorre il P.G. presso la Corte di appello di Torino allegando la violazione delle norme di legge in materia di bilanciamento tra circostanze.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Il Giudice di prime cure poteva o applicare esclusivamente la recidiva oppure, se intendeva concedere le attenuanti (nel caso in esame quella ex art. 62 c.p., n. 6) doveva procedere ad un giudizio di bilanciamento tra le stesse e la recidiva e non invece prima incrementare la pena per la recidiva e poi ridurla per la concessione delle attenuanti (cfr. Cass. n. 37169/2008); essendo non corretta tale operazione di computo della pena l’accordo tra le parti non poteva essere ratificato e conseguentemente va annullata senza rinvio la sentenza impugnata e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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