Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 05-07-2011, n. 26144 Omessa custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Cagliari con sentenza del 22.6.20101 dichiarava inammissibile l’appello proposto da S.P. e confermava la condanna inflitta in primo grado a Z.M. dal GUP presso il Tribunale di Cagliari con sentenza del 1.7.2008 alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione.

La Corte territoriale rilevava che circa il reato sub a) – falsificazione di certificati medici trasmessi poi al Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria della Sardegna, risultava la falsificazione degli stessi e presso l’abitazione dello Z. erano stati rinvenuti molti dei documenti utilizzati per l’operazione; tali considerazioni valevano anche per l’imputazione di falso continuato sub b); circa il reato di danneggiamento gli spari effettuati verso l’abitazione della parte offesa provenivano dalla sua pistola d’ordinanza e, circa la traiettoria, sembrano provenire dall’abitazione dell’imputato: circa i reati sub c), d), e), ed f), le cartucce e le munizioni il cui possesso era ascrivibile al ricorrente non gli erano stati mai forniti per ragioni di servizio (per cui era sussistente la ricettazione contestata), le munizioni non erano state denunciate e sussisteva il reato di detenzione del fucile e della pistola d’ordinanza in modo negligente in quanto il fucile era appeso ad un muro e la pistola era riposta sotto un cuscino. Circa il reato sub) I (peculato) per avere utilizzato illegittimamente un fax in dotazione dell’Asl di Cagliari ove era occupato lo S., erano stati ritrovati presso lo Z. sei certificati medici cui era allegata la ricevuta attestante la spedizione via fax dall’ambulatorio predetto.

Nel ricorso dello Z. con il primo motivo si lamenta la mancata ammissione in appello di una prova decisiva concernenti l’acquisizione dei certificati medici consegnati dallo Z. al Direttore della Casa di reclusione di Isili e la denuncia di detenzione di armi e munizioni da parte del padre dell’imputato, quest’ultima rilevante per l’attribuibilità al ricorrente della omessa denuncia delle munizioni di cui al capo h).

Con il secondo motivo si deduce la carenza motivazionale della sentenza impugnata in quanto i certificati medici inviati alla casa di reclusione di Isili erano stati consegnati dalla madre dell’imputato. Non si poteva dimostrare la sussistenza di un reato in base alla mera "convenienza" o interesse.

Con il terzo motivo si allega la sussistenza dello stato di necessità in relazione al capo g). Il ricorrente era stato colpito da malore improvviso e per tale ragione aveva abbandonato pistola e fucile in modo non congruo.

Non sussisteva il reato di danneggiamento per mancanza di dolo in quanto i colpi erano stati esplosi nella notte di Capodanno.

Non sussisteva la ricettazione contestata sub e) ed f). Lo Z. aveva certamente ricevuto cartucce e munizioni per ragioni di servizio.

Con l’ultimo motivo si allega la carenza di legittimazione della sig.ra O.A. all’esercizio dell’azione civile perchè la stessa non era proprietario dello stabile danneggiato nè deteneva lo stesso secondo un titolo valido.

Motivi della decisione

Stante la sua infondatezza il ricorso va rigettato.

Il primo motivo è totalmente generico posto che è pacifico che i certificati medici furono spediti alla Casa di reclusione di Isili e quindi non appare certamente determinate, come già osservato nella motivazione della sentenza impugnata, l’acquisizione di tutti gli originali. Inoltre è stata contestata la mera detenzione delle munizioni che non può essere ascritta, per evidente ragioni, alla anziana madre del ricorrente.

Del pari irrilevante è la deduzione di cui al secondo motivo per cui i certificati medici furono consegnati dalla madre del ricorrente, posto che certamente – anche se ciò fosse vero – ciò non fu fatto nell’interesse di questa ed all’insaputa del figlio.

Sul terzo motivo la Corte territoriale ha già congruamente motivato:

la tesi del malore improvviso non appare in alcuna correlazione con la negligenza nella custodia delle armi che, invece, andavano invece riposte idoneamente ex ante.

In ordine al quarto motivo si tratta di una deduzione di merito già esaminata dai giudici di appello: i colpi non furono sparati per aria ma invece contro l’edificio danneggiandolo. Pertanto il fatto che fosse Capodanno non vale ad offrire una ragionale giustificazione al comportamento tenuto dal ricorrente.

Anche il successivo motivo concerne questioni di merito: i giudici nelle precedenti fasi del giudizio hanno già accertato che al ricorrente non furono mai consegnate cartucce e munizioni per ragioni di servizio come quelle scoperte nel ricorso delle perquisizione.

Infine la O. è pacificamente persona danneggiata (in quanto occupante l’immobile colpito dal ricorrente) e quindi legittimata a costituirsi parte civile, pur non essendo la proprietaria dell’immobile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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